Inottemperanza al giudicato e limiti del conteggio degli interessi nel rito (TAR Lombardia n. 3292 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore di una sentenza passata in giudicato ottenuta dinanzi al giudice ordinario può agire ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per conseguire l’esecuzione del titolo. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di soddisfacimento di un diritto la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili. Ne consegue che il conteggio di capitale residuo e interessi prodotto dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: la relativa misura e decorrenza vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’Ente legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3967/2023, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni dal 2017/2018 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 3.000,00. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato il 27.11.2023.
L’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma per ogni ulteriore violazione o ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il Tribunale precisa però i limiti del proprio accertamento. Poiché il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. La verifica riguarda in particolare il capitale residuo e gli interessi, dei quali va accertata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ..
Il Collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni statali di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’azione coattiva.
Il ricorso è quindi accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Viene invece respinta la richiesta di fissazione della somma per ulteriore violazione o ritardo.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientrando nei compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari ex art. 93 cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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