Offerta tecnica tabellare e obbligo di descrivere le migliorie documentali (Cons. Stato n. 4903 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, l’attribuzione di un punteggio di natura tabellare non esonera il concorrente dall’obbligo di descrivere le caratteristiche e le tipologie del materiale documentario e fotografico che si impegna a fornire nel corso dei lavori. La dichiarazione di impegno priva di tale descrizione lascia l’offerta indeterminata e non valutabile in sede di attribuzione del punteggio, compromettendone la controllabilita’ in fase esecutiva. I chiarimenti della stazione appaltante non possono essere letti in contrapposizione alla legge di gara, ma solo ad integrazione delle sue lacune o ambiguita’. La risposta che conferma la natura tabellare del punteggio non contraddice la richiesta di un elaborato descrittivo, che serve a rendere certa e definita la miglioria offerta.
Il Fatto
Una societa’ capogruppo di un raggruppamento temporaneo impugna davanti al TAR Lazio l’aggiudicazione di un appalto per i lavori di riqualificazione di un complesso storico nel centro di Viterbo, finanziato con risorse del Pnrr. La ricorrente lamenta che la commissione giudicatrice non le abbia riconosciuto i tre punti previsti dal sub-criterio B2 del disciplinare, relativi alla relazione sulla documentazione fotografica e sulle riprese video delle operazioni di restauro.
Il TAR respinge il ricorso: ritiene che il disciplinare richiedesse un elaborato descrittivo del materiale che l’operatore avrebbe messo a disposizione, e che l’impresa si fosse limitata a dichiarare il proprio impegno senza descriverne le modalita’. La societa’ propone appello, sostenendo che dalla legge di gara e dai chiarimenti della stazione appaltante emergesse la sufficienza della sola dichiarazione di impegno.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i tre motivi di appello, tutti incentrati sull’interpretazione della lex specialis in punto di criteri di valutazione dell’offerta tecnica. La tabella relativa al criterio B si articola in due parti: il punto 2 riguarda un punteggio tabellare di tre punti e un unico sub-criterio B2. Le pagine richiamate del disciplinare, osserva il Collegio, si occupano del criterio B nel suo complesso, ma il punto 2) riguarda il solo sub-criterio B2, come rende palese il riferimento alle caratteristiche e tipologie del materiale documentario e fotografico.
Tale prescrizione e’ ritenuta inequivoca nel richiedere un elaborato descrittivo della documentazione fotografica e video destinata a essere fornita, coerente con la finalita’ di illustrare l’offerta migliorativa e di rendere piu’ agile l’interazione con la Soprintendenza. Il capoverso sulla documentazione richiesta ha contenuto meramente descrittivo e non smentisce i punti precedenti: l’eventuale menzione di attestati e dichiarazioni allegate non equivale a ritenere sufficiente una semplice dichiarazione.
Quanto ai chiarimenti, il Collegio ribadisce che essi non possono essere intesi in contrapposizione alla legge di gara, ma solo ad integrazione di eventuali lacune o ambiguita’, richiamando la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, III, n. 64 del 2022; Cons. Stato, V, n. 3492 del 2022; Cons. Stato, V, n. 7793 del 2022; Cons. Stato, IV, n. 11198 del 2023). Letta in combinazione con il quesito, la risposta positiva della stazione appaltante significa che, trattandosi di operazioni future, sarebbe stata sufficiente la descrizione del materiale offerto, senza allegare un esempio concreto; resta fermo l’obbligo di descrivere come sarebbe stata documentata l’esecuzione dei lavori.
La natura tabellare del punteggio non contraddice la richiesta descrittiva: questa non implica una valutazione discrezionale delle caratteristiche del materiale, ma serve a rendere certa e definita la miglioria offerta e a garantirne la controllabilita’ in fase esecutiva. Nel caso concreto, l’appellante si e’ limitata a un impegno non altrimenti descritto, lasciando l’offerta indeterminata; il riferimento al software gestionale riguarda il diverso sub-criterio B1.2 ed e’ comunque svolto per la prima volta in appello. L’offerta dell’aggiudicataria conteneva invece la descrizione dell’impegno e l’indicazione della piattaforma messa a disposizione.
E’ quindi escluso che la stazione appaltante abbia tenuto un comportamento ambiguo o contraddittorio o abbia ingenerato un legittimo affidamento. L’appello e’ respinto, con condanna dell’appellante alle spese in favore della stazione appaltante e dell’aggiudicataria e compensazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.