Frequentazioni risalenti non bastano a motivare il diniego del porto d’armi (TAR Calabria n. 49 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di licenza di porto d’armi fondato sulla mancanza di buona condotta e di affidamento di non abusare delle armi integra una valutazione di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo ab externo, per illogicità o irragionevolezza manifesta. L’amministrazione può valorizzare anche fatti privi di rilevanza penale, comprese le frequentazioni con soggetti controindicati, ma deve collocarli nel tempo e rapportarli alla complessiva personalità dell’istante. La valutazione di inaffidabilità non può fondarsi su episodi risalenti e isolati, senza indicazione di circostanze di tempo e di luogo e senza verifica dell’attualità dei contatti. In tal caso il provvedimento è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria e va annullato, fermo il riesercizio del potere.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva al Questore il rilascio della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo. L’amministrazione, dopo un contraddittorio procedimentale avviato con preavviso di rigetto, respingeva l’istanza ritenendo il richiedente inaffidabile perché controllato o osservato in più occasioni in compagnia di persone controindicate.
Il ricorrente impugnava il provvedimento e il preavviso davanti al TAR Calabria, deducendo violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931 e eccesso di potere. Sosteneva di non aver mai commesso reati e di non avere rapporti attuali con i soggetti segnalati, i cui pregiudizi risalivano ad epoche remote. Resisteva il Ministero dell’Interno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11, primo comma, del R.D. n. 773/1931 impone il diniego automatico in presenza di condanne gravi o misure di prevenzione; il secondo comma consente di negare l’autorizzazione a chi non può provare la sua buona condotta. L’art. 43, secondo comma, del R.D. n. 773/1931 analoga mente consente la ricusazione della licenza a chi non dia affidamento di non abusare delle armi. Poiché nel caso di specie non ricorreva alcun automatismo preclusivo, il diniego si fondava sul giudizio soggettivo di inaffidabilità.
Il TAR riconosce che tale giudizio rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito, salvo il controllo ab externo per illogicità e irragionevolezza. Richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3819 del 2021 e TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 137 del 2021: è sufficiente che dai fatti emerga anche per indizi l’assenza di sicura affidabilità nell’uso delle armi, senza necessità di istruttoria sulla pericolosità sociale. Le frequentazioni con pregiudicati possono essere valutate come ostative, secondo Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4595 del 2019 e Consiglio di Stato n. 801 del 2023.
Il Collegio ritiene però che nel caso concreto sia mancata una valutazione meditata del concetto di frequentazione. Il provvedimento non indica episodi specifici né circostanze di tempo e luogo idonee a sorreggere il percorso logico dell’inaffidabilità. I contatti erano due controlli e un solo avvistamento, collocati tra il 2004 e il 2008, senza elementi di prosecuzione successiva. Alcuni soggetti, a quella data, non erano ancora stati segnalati; altri lo erano per fatti del 1996 e 1997.
Assume rilievo decisivo l’assenza di attualità dei fatti e l’omessa considerazione della complessiva personalità dell’istante. La giurisprudenza ammette che l’amministrazione valorizzi vicende non penalmente rilevanti (Cons. Stato n. 2404 del 2017, n. 6812 del 2018), ma il giudizio deve partire dai dati per giungere a una valutazione complessiva della loro rilevanza. Il TAR accoglie quindi il primo motivo, assorbente, e annulla l’atto, fermo il riesercizio del potere da parte della Questura; spese compensate.
Nota della Redazione
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