Concorso pubblico e quesito ambiguo: necessaria la notifica ai controinteressati (TAR Puglia n. 48 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le censure che investono l’equivocità o l’erroneità di un quesito della prova scritta di un concorso pubblico incidono sul corretto svolgimento delle prove di esame e hanno portata generale, potendo riflettersi sui risultati di tutti i candidati e sulla graduatoria finale. Il ricorso che invochi il ricalcolo o la riparametrazione del punteggio deve pertanto essere notificato ad almeno un controinteressato, individuabile tra i candidati ammessi alla prova orale o inseriti nella graduatoria definitiva. L’omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati determina l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., e osta all’integrazione del contraddittorio ex art. 49, comma 1, cod. proc. amm..

Il Fatto

I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, indetto dalla A.S.L. B.A.T. per la copertura di 160 posti di collaboratore amministrativo-professionale, categoria D. La prova scritta, sostenuta il 4 luglio 2022, consisteva in un questionario di quaranta quesiti a risposta multipla, con superamento alla soglia minima di 21/30. Ai due ricorrenti sono stati assegnati i voti di 19,875 e 20,25, con conseguente non ammissione alla prova orale.

Con ricorso introduttivo hanno impugnato gli esiti della prova scritta, deducendo l’equivocità di un quesito e chiedendo il riconoscimento del punteggio, in via subordinata la riedizione della prova o il ricalcolo su trentanove quesiti. Con motivi aggiunti hanno impugnato la deliberazione con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori. La struttura sanitaria si è costituita eccependo l’inammissibilità per omessa notifica ad almeno un controinteressato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare proposta dalla difesa dell’Amministrazione, incentrata sulla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti titolari di una posizione sostanziale di controinteresse. La questione giuridica è se le censure relative a un singolo quesito della prova scritta abbiano ricadute individuali o generali.

Richiamando la propria sentenza 23 giugno 2022, n. 926 e le ordinanze 13 giugno 2022, nn. 276 e 277, il TAR osserva che le doglianze sull’equivocità di uno dei quesiti incidono sul corretto svolgimento delle prove di esame. Gli effetti potrebbero ricadere sugli altri candidati ammessi alla prova orale e quindi sull’intera procedura concorsuale e sulla graduatoria finale.

Da qui la conclusione sulla natura del vizio dedotto. Il ricalcolo o la riparametrazione del punteggio ha portata generale, dovendo riguardare anche gli altri partecipanti alla prova scritta, in ragione dell’inscindibilità del tipo di vizio contestato. Il ricorso avrebbe quindi dovuto essere notificato ad almeno uno dei candidati ammessi agli orali, individuabili nell’elenco degli ammessi o mediante richiesta all’Amministrazione. Analogo ragionamento vale per i motivi aggiunti avverso la graduatoria definitiva.

Il Collegio esclude l’accoglibilità dell’istanza di notifica per pubblici proclami, ritenendo che l’omessa corretta instaurazione del contraddittorio sia ostativa all’integrazione ex art. 49, comma 1, cod. proc. amm.. L’interesse strumentale alla riedizione della prova avrebbe vieppiù imposto la notifica ai candidati ammessi agli orali e a quelli collocati in graduatoria.

Nel merito, il ricorso non sarebbe stato comunque meritevole di accoglimento, non risultando adeguatamente comprovata l’invocata correttezza della risposta, con conseguente irrilevanza della richiesta neutralizzazione del quesito. Il TAR dichiara pertanto inammissibile il ricorso integrato dai motivi aggiunti e compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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