Impianti di telefonia compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e vincolo cimiteriale (TAR Puglia n. 49 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le infrastrutture per le telecomunicazioni costituiscono opere di urbanizzazione primaria e sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, ivi compresi i vincoli cimiteriali, non integrando la nozione di manufatto edilizio né generando volumetria o cubatura. L’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 è normativa speciale e autosufficiente che prevale sulle norme generali del d.P.R. n. 380/2001 e assorbe ogni valutazione urbanistica ed edilizia, escludendo l’obbligo del permesso di costruire. Il silenzio-assenso formatosi sull’istanza costituisce titolo abilitativo valido ed efficace, annullabile in autotutela solo alle condizioni dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con specifica motivazione sull’interesse pubblico prevalente. La diffusione capillare degli impianti risponde a un interesse pubblico prioritario.

Il Fatto

La società ricorrente presentava allo Sportello SUAP del Comune istanza unica per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni, consistente in un palo flangiato con recinzione metallica, su area limitrofa alla zona cimiteriale comunale e a istituti scolastici. Seguivano la dichiarazione in autocertificazione e la comunicazione di inizio lavori.

Il Comune riteneva che l’intervento richiedesse il permesso di costruire e non la sola istanza unica, avviava il preavviso di diniego e, valutate le osservazioni della società, diffidava dalla prosecuzione dei lavori. Con determinazione dirigenziale annullava in autotutela gli atti presupposti. La società impugnava la determinazione e gli atti connessi davanti al TAR Puglia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le indicazioni del Cons. Stato n. 3040 dell’1.8.2024, che in sede cautelare aveva riformato il rigetto di primo grado riconoscendo il fumus boni iuris e il periculum connesso alla copertura del territorio con segnale 5G, obiettivo di interesse pubblico prioritario.

Il punto di partenza è l’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, qualificato come normativa speciale e autosufficiente per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti di telecomunicazione. Tale disposizione prevale sulle norme generali del d.P.R. n. 380/2001 e assorbe ogni valutazione urbanistica ed edilizia. Il Tribunale richiama in senso conforme TAR Campania Salerno n. 1544/2017 e Cons. Stato n. 723/2014, che escludono l’obbligo del permesso di costruire.

Quanto al vincolo cimiteriale, il Collegio esclude una specifica incompatibilità: gli impianti non rientrano nella categoria dei manufatti edilizi, non generano volumetria né cubatura e non compromettono il decoro o la tranquillità dei defunti, né ostacolano l’ampliamento dei cimiteri. Sul punto richiama TAR Lazio n. 2964/2017, TAR Puglia Bari n. 1625/2019 e Cons. Stato n. 5257/2015, che assimilano le infrastrutture alle opere di urbanizzazione primaria.

Il Tribunale affronta poi il titolo abilitativo: il silenzio-assenso ex art. 20 della legge n. 241/1990 costituisce titolo valido ed efficace anche in presenza di irregolarità della domanda, come affermato da Cons. Stato n. 2459/2024. L’inerzia dell’amministrazione determina un titolo implicito, annullabile solo in autotutela alle condizioni dell’art. 21-nonies, che richiede specifica motivazione sull’interesse pubblico prevalente.

La capillarità della diffusione degli impianti risponde a un interesse pubblico prioritario, sancito dalla Corte cost. n. 331/2003 e confermato da TAR Sicilia n. 1122/2022. In coerenza con il pronunciamento cautelare di secondo grado, il ricorso è accolto nel merito, con condanna del Comune alle spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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