Soccorso istruttorio e impegno a conferire mandato al capofila del RTI (TAR Liguria n. 342 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, l’impegno della mandante a conferire mandato collettivo alla capofila del costituendo RTI può desumersi aliunde dalla domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i componenti, ove da essa risultino con chiarezza ruoli e componenti, e mutua la propria data da quella di presentazione dell’istanza. L’irrituale autenticazione della sottoscrizione apposta dall’avvocato ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. non produce effetti certificatori fuori dal processo, ma non impedisce di ricavare la data certa della scrittura privata da un altro fatto idoneo, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ.. La censura sui punteggi tecnici è inammissibile quando difetta la prova di resistenza, cioè quando gli errori dedotti non sono idonei a colmare il differenziale con l’aggiudicatario. L’infondatezza del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse.

Il Fatto

Il Comune di Taggia, proprietario di un impianto sportivo destinato al gioco del calcio, ne ha disposto l’affidamento in concessione fino al 31.12.2027 con delibera di Giunta n. 113 del 27.07.2023. L’avviso pubblico, pubblicato il 9.08.2023, prevedeva un termine per la presentazione delle offerte fissato all’11.09.2023, la partecipazione in forma singola o raggruppata, con sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti i partecipanti e impegno a conferire mandato collettivo a uno degli offerenti, e un criterio di valutazione da 100 punti, di cui 80 per l’offerta tecnica e 20 per quella economica.

Alla selezione hanno partecipato due costituendi raggruppamenti. La commissione ha attivato il soccorso istruttorio rilevando che il RTI poi aggiudicatario non aveva allegato l’impegno a conferire il mandato collettivo; l’impegno è stato prodotto con scrittura privata datata 1.09.2023 e autenticata da un avvocato. All’esito della valutazione il RTI aggiudicatario ha conseguito 94 punti, il ricorrente 68,332, con un differenziale di 25,668 punti. Il RTI secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo la mancata esclusione dell’aggiudicatario e, in via gradata, l’erronea attribuzione di punteggi tecnici.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il ricorso principale, perché la sua infondatezza renderebbe improcedibile quello incidentale. Sul primo motivo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 per assenza di data certa anteriore al termine delle offerte, il Tribunale conviene che l’autenticazione apposta dall’avvocato ex art. 83 cod. proc. civ. non dispiega effetti certificatori fuori dall’ambito processuale. Ciò non esclude però che esistenza e anteriorità dell’impegno possano desumersi da fatti idonei.

Quanto all’esistenza dell’impegno, la domanda di partecipazione indica espressamente la capofila e la mandante ed è sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambi gli enti. Richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto, il Collegio ritiene che da tali caratteri emerga l’univoca volontà di partecipare congiuntamente e di costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione. L’impegno si ricava dunque dalla stessa domanda e ne mutua la data di presentazione.

Quanto alla data certa, il Collegio applica l’art. 2704 cod. civ., che ammette la prova desunta da un altro fatto idoneo a stabilire con certezza l’anteriorità della formazione del documento, e richiama la giurisprudenza di legittimità che riconosce al giudice di merito il prudente apprezzamento. Il tenore delle dichiarazioni contenute nell’istanza consente di collocare la volontà di obbligarsi già alla data di presentazione della domanda.

Il secondo motivo, dedotto in via gradata, è dichiarato inammissibile per difetto di prova di resistenza. Le censure sui punteggi tecnici avrebbero dovuto dimostrare errori idonei a riassegnare oltre 25,668 punti; il Collegio esclude invece la fondatezza delle doglianze sul progetto di riqualificazione, sul periodo di gestione degli impianti e sulla storicità organizzativa, e giudica le residue inammissibili perché interferenti con la valutazione tecnica. Respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per carenza di interesse, con conseguente infondatezza delle domande risarcitorie e di accertamento dell’inefficacia del contratto. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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