Campi da gioco in zona agricola non sono edilizia libera e richiedono (Cons. Stato n. 5145 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
I campi da gioco realizzati con recinzione metallica ancorata al suolo, cordolo perimetrale, sottofondo idoneo e camminamenti in cemento non rientrano tra le aree ludiche senza scopo di lucro di cui all’art. 6, lett. e-quinquies), d.P.R. n. 380/2001, che riguarda le sole aree attrezzate con giochi per bambini collocate in parchi pubblici o comunque aperte al pubblico. Tali opere costituiscono intervento edilizio soggetto a titolo abilitativo e, se eseguite in zona agricola, sono incompatibili con la destinazione di zona perché sottraggono suolo all’uso agricolo e ne determinano l’impermeabilizzazione. Il condono edilizio che abbia legittimato solo un edificio e i locali accessori non produce il mutamento di destinazione d’uso dell’intero lotto. I benefici previsti dall’art. 71, comma 1, d.lgs. n. 117/2017 per le sedi degli enti del terzo settore presuppongono l’iscrizione all’albo disciplinato dagli artt. 45 e seguenti del medesimo decreto, quale condizione necessaria.

Il Fatto

Il Comune ha ingiunto all’associazione sportiva la demolizione di due campi e di un campo da padel, realizzati senza titolo su un terreno tipizzato dallo strumento urbanistico generale come zona agricola. L’associazione ha presentato istanza di sanatoria, sulla quale si è formato il silenzio; nelle more del giudizio di primo grado il Comune ha adottato un provvedimento espresso di diniego, impugnato con motivi aggiunti.

Il TAR ha respinto ricorso e motivi aggiunti. In corso di causa una verificazione ha accertato che i due presunti campi da tennis sono in realtà campi da gioco per bambini o da beach-games, comunque privi di titolo. L’associazione ha proposto appello, lamentando l’erronea qualificazione delle opere, l’illegittimità dell’ordine quanto al campo da padel coperto da SCIA e il diritto ai benefici degli enti del terzo settore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo sul piano fattuale: le dimensioni dei campi indicate nell’ordine di demolizione corrispondono a quelle rilevate dal verificatore, sicché è verosimile che le strutture esistessero già e siano state solo impropriamente qualificate come campi da tennis.

Nel merito, le opere non integrano edilizia libera. Dalle fotografie emerge una recinzione metallica di altezza rilevante ancorata al suolo, un cordolo perimetrale, un telo impermeabilizzante e camminamenti in cemento. Si tratta di manufatti destinati ad attività che comportano la fuoriuscita di palloni, realizzati con sottofondo idoneo. L’art. 6, lett. e-quinquies), d.P.R. n. 380/2001 va letto restrittivamente: riguarda solo le aree ludiche collocate in parchi pubblici o aperte al pubblico, attrezzate con giochi per bambini e pavimentazione anticaduta.

Quanto al campo da padel scoperto, la SCIA presentata per due campi è stata sospesa e poi oggetto di rinuncia espressa e generale, comprensiva di tutte le opere segnalate. Il campo è quindi rimasto privo di titolo edilizio ed era assoggettabile all’ordine di rimozione.

Sull’incompatibilità urbanistica, il Collegio condivide l’impostazione del primo giudice. Il condono edilizio invocato riguardava solo un edificio principale e gli spogliatoi, non il mutamento di destinazione dell’intero lotto, rimasto agricolo. Le opere sottraggono suolo all’uso agricolo e riducono il verde, in contrasto con la tipizzazione dell’area.

Infine, i benefici dell’art. 71, comma 1, d.lgs. n. 117/2017 non sono invocabili: l’iscrizione all’albo, imposta dall’art. 11 del medesimo decreto, costituisce condizione necessaria e non risulta che l’associazione vi sia iscritta. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *