Sanatoria paesaggistica preclusa da aumento di superficie e volume anche minimo (TAR Lombardia n. 519 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di incrementi di superficie o di volume, anche di modesta entità, rispetto ai manufatti preesistenti, l’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004 preclude in modo vincolato il rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica. La valutazione dell’intervento abusivo va condotta in senso unitario, senza frazionamenti della parte riconducibile al manufatto preesistente. L’Amministrazione non è tenuta ad acquisire il preventivo parere della Soprintendenza quando l’insanabilità dell’opera è già acclarata dall’aumento di superficie e volume, risolvendosi l’adempimento in un inutile aggravio procedimentale. Non integra violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 la motivazione finale che sviluppi le ragioni di non accoglibilità delle osservazioni, senza mutare il nucleo del preavviso di rigetto.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, lett. c) e d), d.lgs. n. 42/2004 e inserito in classe di sensibilità paesaggistica molto elevata, ha chiesto al Comune l’accertamento di compatibilità paesaggistica per la demolizione e ricostruzione di una tettoia adibita a deposito di legname, eseguita senza autorizzazione. A sostegno dell’istanza ha prodotto planimetrie storiche, fotografie e immagini pittoriche risalenti agli anni ’50, deducendo l’identità dimensionale e posizionale del manufatto rispetto a quello originario.

Dopo il preavviso di rigetto e l’integrazione documentale, il Comune ha respinto l’istanza, qualificando l’opera come nuova costruzione e rilevando la creazione di nuove superfici e volumi. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la discordanza tra preavviso e provvedimento, la preesistenza del manufatto e la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo profilo. Il raffronto tra le due motivazioni mostra un contenuto sovrapponibile: l’unico elemento di novità attiene alle ragioni di non accoglibilità delle osservazioni presentate dopo il preavviso. Non vi è pertanto alcuna difformità rilevante ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, trattandosi dell’esito della doverosa valutazione delle difese procedimentali.

Quanto alla pretesa identità del manufatto, l’esame della documentazione la esclude. Le planimetrie di raffronto evidenziano che la struttura preesistente constava di due distinti corpi di fabbrica, per complessivi 26,99 mq, mentre il nuovo manufatto risulta un unico corpo di 31 mq, derivante dall’unione e dall’ampliamento dei precedenti. La documentazione catastale storica riproduce due corpi separati e non riporta le dimensioni; il parere aerofotogrammetrico ammette la sovrapponibilità solo in termini di verosimiglianza e non consente misurazione esatta.

Ne deriva la legittimità del diniego, avendo l’opera comportato aumento di superficie e creazione di nuovi volumi, circostanza ostativa ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004. La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, in presenza di incrementi anche modesti, la reiezione dell’istanza ha carattere vincolato (Cons. Stato, sez. VI, n. 2412 del 2023; Cons. Stato, sez. VI, n. 1713 del 2023; C.G.A.R.S. n. 34 del 2023; Cons. Stato, sez. VI, n. 8711 del 2022).

Non è configurabile un’assentibilità parziale: le verifiche urbanistico-edilizie vanno condotte sulla globalità dell’opera, non frazionabile nelle sue componenti (Cons. Stato, sez. VI, n. 9851 del 2024). Irrilevante è la dedotta strumentalità agricola del manufatto, non documentata in sede procedimentale e comunque superata dall’aumento volumetrico.

Infine, il mancato parere della Soprintendenza non vizia il provvedimento. Quando l’insanabilità è preclusa ab origine dall’aumento di superficie e volume, l’acquisizione del parere sarebbe superflua e costituirebbe inutile aggravio del procedimento, in linea con elementari ragioni di economia procedimentale (Cons. Stato, sez. II, n. 6180 del 2022). Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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