Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 5244 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, fatta valere dall’appellante con motivata dichiarazione, determina l’improcedibilità del gravame per venir meno dell’interesse alla sua coltivazione. La declaratoria di improcedibilità consegue alla valutazione dell’interesse come condizione dell’azione e si fonda sugli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. La definizione in rito comporta la conferma della sentenza impugnata, restando questa non riformata nel merito. Ai fini del contributo unificato la parte appellante va considerata soccombente nel grado.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato davanti al T.a.r. per la Puglia la deliberazione della Giunta regionale e la determinazione dell’agenzia territoriale per la gestione rifiuti, nella parte in cui non prevedevano la localizzazione nel Comune di Andria di un impianto destinato al trattamento della frazione organica. Con motivi aggiunti aveva contestato anche la comunicazione di improcedibilità dell’istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e in parte inammissibile e in parte fondato il ricorso per motivi aggiunti, compensando le spese. La società ha proposto appello con otto motivi. Prima della decisione ha depositato istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta in via preliminare la dichiarazione del 6 maggio 2025 con cui l’appellante ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. La questione è dunque di natura processuale e attiene alla persistenza dell’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
Richiamando i propri precedenti (Sez. V n. 3563 del 2014; Sez. V n. 1258 del 2012) e le norme di riferimento (artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a.), il Collegio dà atto che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza idonea a far venire meno l’interesse alla coltivazione del gravame.
Da ciò consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma della sentenza impugnata. La definizione in rito non investe il merito dei motivi articolati, che restano assorbiti dalla caduta dell’interesse.
La definizione in rito del giudizio suggerisce la compensazione delle spese di grado, come richiesto dall’appellante e senza opposizione della controparte. Quanto al contributo unificato, il Collegio ritiene di considerare soccombente, per il grado, la parte appellante.
Nota della Redazione
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