Provvedimento plurimotivato e sufficienza di un solo motivo legittimo (TAR Abruzzo n. 533 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contro un provvedimento amministrativo plurimotivato, sorretto da più ragioni giustificatrici autonome, è sufficiente a sostenerne la legittimità la conformità a legge anche di una sola di esse. Il giudice che ritenga infondate le censure avverso una delle autonome ragioni poste a base dell’atto, idonea di per sé a giustificarlo congruamente, può respingere il ricorso su tale base, dichiarando assorbite le doglianze relative agli ulteriori motivi. L’annullamento è possibile solo quando risulti accertata l’illegittimità di tutti i singoli profili su cui il provvedimento è incentrato. Nel caso di diniego di CIGO, il limite delle ore autorizzabili rispetto alle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, riferito ai lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda, integra ragione ostativa autonoma e sufficiente.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto al TAR Abruzzo l’annullamento del provvedimento con cui il Direttore della sede INPS competente ha rigettato, il 15 luglio 2019, la domanda di Cassa Integrazione Salariale presentata il 14 febbraio 2019. La richiesta riguardava tredici settimane per il periodo dal 4 febbraio al 4 maggio 2019, in relazione alla sospensione dei lavori su un cantiere.

Secondo la ricorrente, la fase di cantierizzazione costituiva attività rilevante ai sensi dell’art. 8 del D.M. 95442/2016; la sospensione era temporanea e riconducibile ai controlli del Genio Civile sull’autorizzazione sismica; la causa non era imputabile all’impresa. Il provvedimento sarebbe stato inoltre affetto da difetto di motivazione e travisamento dei fatti. L’INPS, costituitosi, ha chiesto la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la motivazione del diniego: assenza di denunce Uniemens sull’unità produttiva del cantiere nel semestre precedente la domanda, con precedente autorizzazione di CIGO su altra unità produttiva per mancanza di commesse; assenza, dunque, di ore lavorabili e autorizzabili. L’Amministrazione aveva inoltre rilevato che l’autorizzazione del Genio Civile non era ancora intervenuta all’inizio dei lavori, cosicché nessuna pubblica autorità aveva sospeso l’attività con un ordine specifico.

Il giudice individua la norma applicabile nell’art. 12, comma 5, d.lgs. 148/2015, a norma del quale non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda.

Su questa base il TAR rileva che, nel semestre precedente, i lavoratori risultavano denunciati su altra unità produttiva e non su quella del cantiere aquilano. La variazione delle denunce contributive non era esigibile, posto che l’azienda aveva ottenuto sull’altra unità produttiva, nelle tredici settimane precedenti, una autorizzazione per mancanza di ordini e commesse. Il motivo di diniego, chiaramente espresso, non è peraltro oggetto di specifica censura.

Il Collegio enuncia quindi la regola sul provvedimento plurimotivato: solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili può condurre all’annullamento; accertata la legittimità anche di uno solo dei motivi, è superfluo l’esame delle censure avverse agli altri, che restano assorbiti. La ragione relativa all’assenza di ore lavorabili sull’unità produttiva interessata è ritenuta idonea a sostenere l’atto.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2000,00 oltre accessori in favore dell’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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