Annullamento del permesso di costruire e obblighi conformativi del Comune (C.G.A.R.S. n. 53 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire qualifica come abusive le opere edilizie realizzate in base ad esso e impone al Comune, per l’efficacia conformativa della sentenza, di adottare i provvedimenti consequenziali. Tali provvedimenti non devono necessariamente avere ad oggetto la demolizione delle opere, potendo l’Amministrazione percorrere una gamma articolata di soluzioni, tra cui la presentazione di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Resta fermo il divieto, in caso di adozione di un nuovo titolo edilizio, di riprodurre i medesimi vizi, formali o sostanziali, che connotavano il titolo annullato, fuori dei casi di divieto assoluto di edificazione. Ne consegue l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso per ottemperanza che pretenda la sola riduzione in pristino.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’ottemperanza a una sentenza dello stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa, lamentando che il Comune non si fosse attivato per la demolizione delle opere in esecuzione del giudicato. In via subordinata la ricorrente riserva espressa l’azione di risarcimento ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.
Con motivi aggiunti impugna, sempre per asserito contrasto al giudicato, la nota con cui il Genio Civile di Siracusa annulla una precedente determinazione. Si costituiscono il Comune, l’Amministrazione regionale e la parte privata controinteressata. La causa è trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione prospettata dalla controinteressata in ragione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza ottemperanda. Il coinvolgimento del giudice della giurisdizione è ritenuto irrilevante, perché involgerebbe soltanto l’eventualità di un allargamento dell’effetto conformativo rispetto ai motivi di annullamento già accolti.
Accolta l’eccezione di tardività delle ultime produzioni del Comune e della controinteressata, il ricorso è dichiarato infondato nel merito. Il giudicato di annullamento del titolo edilizio, se implica l’abusività delle opere, non comporta che i provvedimenti consequenziali debbano necessariamente avere ad oggetto la demolizione. Può prospettarsi una gamma articolata di soluzioni, tra cui la presentazione di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, come avvenuto nel caso concreto.
Il Collegio richiama il principio secondo cui l’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire provoca la qualificazione di abusività delle opere e obbliga il Comune, stante l’efficacia conformativa, costitutiva e ripristinatoria della sentenza, ad adottare i provvedimenti consequenziali, che non devono però necessariamente disporre la demolizione (Cons. Stato, sez. VI, n. 3571 del 2011; sez. IV, n. 2398 del 2014; TAR Campania Napoli, sez. II, n. 1139 del 2018).
Sulla stessa linea è richiamata la pronuncia secondo cui la serena lettura dell’art. 38, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 non impone la sola riduzione in pristino, ma ammette una pluralità di soluzioni, delle quali l’atto conclusivo del nuovo procedimento deve dare conto (Cons. Stato, sez. IV, n. 2631 del 2016; sez. IV, n. 4923 del 2012). Resta il divieto di riprodurre i vizi del titolo annullato.
Quanto ai motivi aggiunti, il contestato atto del Genio Civile è ritenuto estraneo agli atti annullati con la sentenza ottemperanda e ai vincoli di giudicato che ne derivano. Ricorso e motivi aggiunti sono quindi respinti, con compensazione delle spese tra tutte le parti per giusti motivi.
Nota della Redazione
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