Subentro nel contratto e domande nuove nel giudizio di ottemperanza (TAR Lazio n. 54 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il subentro nel contratto ex art. 122 cod. proc. amm. va inteso in senso atecnico: non come successione nel rapporto intercorso con l’originario aggiudicatario, ma come necessità di stipulare un nuovo contratto per completare le prestazioni residue. Per ineludibili esigenze di par condicio, il subentrante non può conseguire un beneficio maggiore di quello che avrebbe avuto se fosse risultato aggiudicatario ab initio, sicché la sostituzione avviene alle condizioni della gara originaria e secondo l’offerta ivi presentata. Il giudice dell’ottemperanza non può pronunciarsi su domande nuove: non può riconoscere un diritto ulteriore rispetto a quello accertato con la sentenza da eseguire, anche se ad esso conseguente o collegato, né su domande non contenute nel decisum.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l’accoglimento del ricorso avverso l’aggiudicazione in favore di altra impresa del contratto per lavori di manutenzione straordinaria e pronto intervento su alloggi dell’ATER. In accoglimento della domanda di risarcimento in forma specifica proposta in via principale, il giudice aveva dichiarato l’inefficacia del contratto nelle more stipulato e disposto il subentro in esso.
La società ha quindi promosso giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., contestando il fatto che la stazione appaltante avesse disposto il subentro solo per la parte di lavori non ancora eseguita dalla precedente aggiudicataria. Ha rivendicato il diritto a eseguire il contratto integralmente alle condizioni della propria offerta, chiedendo di subentrare in base al ribasso offerto in gara con intangibilità dell’utile connesso, e ha domandato la condanna al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione del subentro operata dall’art. 122 cod. proc. amm., richiamando l’orientamento secondo cui esso non comporta successione nel medesimo rapporto contrattuale con l’originario aggiudicatario — che anzi viene meno all’esito del giudicato amministrativo — ma impone di stipulare un nuovo contratto per completare le prestazioni residue.
Il collegio richiama quindi il principio di par condicio: il subentrante non può ottenere un beneficio superiore a quello che avrebbe conseguito se fosse stato aggiudicatario fin dall’origine. La sostituzione deve avvenire secondo le condizioni della gara originaria e l’offerta ivi formulata, con la conseguenza che il ribasso offerto costituisce il parametro del nuovo contratto.
Su questa base il Tribunale rileva che il subentro si è già realizzato: i documenti versati dall’Amministrazione, in particolare il verbale di consegna del 23 ottobre 2023, attestano che il valore residuo dei lavori è stato determinato assumendo a base di calcolo l’importo offerto dalla ricorrente, detraendo il costo degli interventi già eseguiti e contabilizzati dall’originaria aggiudicataria. La pretesa di integrale esecuzione del contratto e di riconoscimento dell’utile sulle lavorazioni già eseguite non trova quindi fondamento.
La domanda di indennità per l’utile relativo alle lavorazioni già eseguite dalla precedente aggiudicataria, in aggiunta al subentro già ottenuto, costituisce poi domanda nuova. Nel giudizio ex art. 114 cod. proc. amm. non può essere riconosciuto un diritto ulteriore rispetto a quello affermato con la sentenza da eseguire, anche se ad essa conseguente o collegato, né possono proporsi domande non contenute nel decisum.
Il ricorso è pertanto respinto, con assorbimento delle domande accessorie di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e di nomina del commissario ad acta. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della vicenda e della novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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