Sanatoria fasce rispetto stradali ammessa se Anas esclude pregiudizio sicurezza (C.G.A.R.S. n. 53 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 23, comma 8, l.r. n. 37/1985, le costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto stradali fuori dal perimetro dei centri abitati sono sanabili anche se realizzate dopo l’apposizione del vincolo, ove gli enti preposti alla tutela della viabilità ne escludano il pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale. Resta ferma l’insanabilità assoluta delle opere che insistono sulle fasce poste a tutela della sicurezza stradale e autostradale, materia di competenza esclusiva dello Stato, il cui vincolo prescinde dalle caratteristiche dell’opera. La legge regionale siciliana non ha trasformato il vincolo di sicurezza da assoluto in relativo, ma ha distinto il regime urbanistico delle distanze dal regime di sicurezza.

Il Fatto

L’appellante, proprietario di un immobile di civile abitazione in Misiliscemi, realizzato abusivamente all’interno della fascia di rispetto della statale n. 115, aveva chiesto al Comune la sanatoria ai sensi degli artt. 32-33, l. n. 47/1985 e, successivamente, il nulla osta dell’Anas, ai sensi dell’art. 23, l.r. n. 37/1985.

L’Area tecnica competente, in esito a istruttoria e sopralluogo, aveva accertato che il corpo di fabbrica non costituiva pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale ed espresso parere favorevole. Il Dirigente dell’Area amministrativa, tuttavia, con nota dell’11 luglio 2022 aveva comunicato il preavviso di rigetto, ritenendo l’insanabilità assoluta dell’immobile per essere stato edificato dopo il D.M. n. 1404/1968, e con provvedimento del 13 dicembre 2022 aveva negato il nulla osta. Il TAR Sicilia, Sez. IV, con sentenza n. 324/2024, ha respinto il ricorso, qualificando il vincolo stradale come assoluto.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. accoglie l’appello e individua il nodo nella distinzione tra due discipline. Da un lato vi sono i vincoli di sicurezza, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., che gravano sulla fascia di rispetto autostradale e che la Corte costituzionale n. 119/2019 ha ricondotto alla materia della sicurezza; tale vincolo è assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell’opera. Dall’altro lato opera la normativa sulle fasce di rispetto stradali di cui al D.M. n. 1404/1968, attuativa della normativa urbanistica e riconducibile alla competenza legislativa regionale.

Da questa distinzione deriva che in Sicilia, ai sensi dell’art. 23, comma 8, l.r. n. 37/1985, i vincoli del secondo tipo non precludono il condono, ma lo consentono a condizione che gli enti preposti alla viabilità escludano la minaccia alla sicurezza del traffico. Il collegio richiama la propria precedente pronuncia C.G.A.R.S. n. 281 del 2023 e, per la Regione Sardegna, Cons. Stato n. 4398 del 2004, n. 4013 del 2005 e n. 3591 del 2005. Né assume rilievo che l’abuso sia successivo al D.M. del 1968.

Il C.G.A.R.S. respinge quindi la lettura del TAR, che aveva ritenuto la legge regionale inidonea a trasformare il vincolo da assoluto in relativo. La giurisprudenza invocata in primo grado riguarda aree in cui il divieto è posto a tutela della sicurezza, specie le distanze dai confini autostradali, e non per fini urbanistici.

Nel caso concreto l’opera ricade in una fascia di rispetto a protezione del nastro stradale fuori dal perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19, l. n. 765/1967, ed è stata realizzata dopo l’apposizione del vincolo. L’Anas, avendo ricevuto dall’Area tecnica idonee rassicurazioni sull’assenza di pregiudizio alla sicurezza della circolazione, avrebbe dovuto rilasciare il nulla osta. L’appello è pertanto accolto, il ricorso di primo grado parimenti accolto e il provvedimento annullato, con condanna dell’Anas alle spese del grado e compensazione nei confronti del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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