Strutture provvisorie post sisma Abruzzo: legittima la rimozione dopo la fine dell’emergenza (TAR Abruzzo n. 540 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate per fronteggiare l’emergenza sisma producono effetti rigorosamente limitati al perdurare dello stato emergenziale che ne ha imposto l’adozione. Esse non attribuiscono ai destinatari alcuna aspettativa qualificata al mantenimento delle strutture provvisorie realizzate in loro forza. Cessata ex lege la fase emergenziale, il Comune può legittimamente disporre la rimozione dei manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi, previa conclusione di un procedimento partecipato. La comunicazione impersonale di avvio del procedimento è legittima quando i destinatari superano il numero di cinquanta.
Il Fatto
La ricorrente impugna l’ordinanza del Sindaco di L’Aquila n. 24 del 26.03.2013, con cui sono state revocate le precedenti ordinanze sindacali n. 711/2010 e n. 37/2011, nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 392 del 27.10.2015, che ha fissato in diciotto mesi il termine per la rimozione delle strutture operative provvisorie, e i successivi avvisi del 24.04.2016 e del 28.02.2018 con cui l’Ente ha avviato il procedimento e i controlli di polizia edilizia.
I manufatti erano stati realizzati in forza delle ordinanze del 2010 e del 2011, adottate per favorire la sistemazione temporanea delle maestranze impegnate nei cantieri di ricostruzione. La ricorrente deduce la violazione degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, la lesione del legittimo affidamento, l’erroneità dei presupposti e il travisamento dei fatti, sostenendo l’ultrattività delle ordinanze rispetto al dato funzionale della ricostruzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, espresso a partire dalla sentenza n. 35/2021, e conferma la natura di ordinanze contingibili e urgenti dei provvedimenti del 2010 e del 2011. Tali atti, per il loro carattere extra-ordinem, sono destinati a produrre effetti limitati nel tempo e legati all’esigenza di fronteggiare l’emergenza. La loro ratio risiede nella tutela della salute dei lavoratori e dell’igiene pubblica, non nell’attività di ricostruzione del patrimonio immobiliare.
La tesi della ricorrente, secondo cui gli effetti delle ordinanze andrebbero collegati al procedimento di ricostruzione, non trova riscontro nel dato testuale. Terminata la fase emergenziale al 31 agosto 2012 per effetto dell’art. 67-bis legge n. 134/2012, il Comune ha legittimamente avviato la ripianificazione del territorio, dapprima con la deliberazione di Giunta Comunale n. 392 del 27.10.2015 e poi con la deliberazione n. 468 del 24.10.2017, che ha confermato la cessazione delle esigenze emergenziali.
Il Collegio esclude che la sentenza n. 813/2015 abbia affermato l’ultrattività delle ordinanze annullate. Una cosa è riconoscere la legittimità dei manufatti in presenza di titoli abilitativi, altra è sostenere la perdurante efficacia di provvedimenti emergenziali dopo l’abrogazione e la rimozione dei loro effetti. La valutazione della posizione dei singoli è stata comunque garantita mediante l’avviso pubblico del 24.04.2016, che ha consentito alle imprese di partecipare al procedimento, depositare memorie e prospettare la regolarizzazione delle strutture conformi agli strumenti urbanistici.
Quanto alla comunicazione di avvio, la Corte ritiene legittima la modalità impersonale richiamando l’art. 11 d.P.R. n. 327/2001, che fissa in cinquanta il numero dei destinatari oltre il quale è ammessa la comunicazione mediante pubblico avviso, disposizione ritenuta applicabile per analogia agli altri procedimenti amministrativi. Nel caso concreto i destinatari erano centosei. La scelta di porre fine al regime derogatorio e di ripristinare quello ordinario è razionale, poiché il manufatto nasce come provvisorio e la ricorrente era consapevole, fin dal 2010, dell’onere di rimozione.
La lettura è confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7488/2024, secondo cui, cessata la fase di emergenza, le strutture operative provvisorie non sono più legittimate dalle ordinanze del 2010 e del 2011. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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