Revoca patente e nulla osta: il triennio non richiede la riabilitazione (TAR Abruzzo n. 538 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della patente disposta ai sensi dell’art. 120 cod. strada per l’applicazione di una misura di prevenzione opera sul piano amministrativo e non ha funzione punitiva. Il terzo comma dell’art. 120 cod. strada consente di conseguire una nuova patente decorsi tre anni dal provvedimento di revoca, senza che il provvedimento riabilitativo costituisca condizione ulteriore. Decorso il triennio, il Prefetto non può limitarsi a rilevare l’assenza di riabilitazione, ma deve svolgere una nuova attività istruttoria sulle motivazioni dell’istante, verificando le esigenze lavorative e le condizioni di salute. L’interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce della Corte cost. n. 99 del 2020, impone la verifica di necessità e opportunità della revoca in concreto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di nulla osta per l’acquisizione di una nuova patente di guida. Il titolo era stato revocato dalla Prefettura a seguito della sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., disposta dal Magistrato di Sorveglianza con ordinanza.
A fronte dell’istanza, la Prefettura aveva ritenuto che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti previsti dall’art. 120 cod. strada e aveva respinto la domanda. Il ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Abruzzo chiedendo l’annullamento del diniego e del decreto prefettizio emesso in data 17/03/1999. Il Collegio, in via cautelare, aveva già disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui la revoca della patente, nei casi dell’art. 120 cod. strada, opera su un piano strettamente amministrativo ed esula da ogni funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dell’illecito penale. Essa rappresenta la constatazione dell’insussistenza dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di guida.
Il dato normativo consente di conseguire nuovamente il titolo, fatti salvi i casi di cui all’art. 222, comma 2, terzo periodo, cod. strada. Il secondo comma dell’art. 120 stabilisce che la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione. Il terzo comma ammette la possibilità di ottenere una nuova patente qualora siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di revoca.
Da ciò deriva che la valutazione del quadro morale dell’interessato ha un termine, fissato in tre anni. Il Prefetto non può procedere alla revoca se non sia stata già disposta. L’eventuale provvedimento riabilitativo può avere effetti ai fini del rilascio prima del decorso del triennio, ma non costituisce condizione ulteriore per il rilascio dopo il decorso del termine, come affermato da Cons. St., sez. III, n. 3084 del 2021.
L’interpretazione opposta, secondo cui il solo decorso del triennio non è sufficiente, contrasta con il tenore letterale della norma e con i principi della Corte cost. n. 99 del 27 maggio 2020. A seguito del triennio, il Prefetto deve compiere una nuova attività istruttoria incentrata sulle motivazioni dell’istante, verificando le esigenze collegate all’attività lavorativa o alle condizioni di salute. La Corte costituzionale ha chiarito che il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio opera sul piano di una verifica di necessità o opportunità della revoca, anche al fine di non contraddire l’eventuale finalità di inserimento lavorativo della misura.
Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento che, in termini di Cons. St. n. 5507 del 2023, fa leva su un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 120, comma 3, cod. strada, tanto più in presenza di un rilevante lasso di tempo dal provvedimento ostativo. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento prefettizio annullato, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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