Riconoscimento crediti e abbreviazione carriera (TAR Sicilia n. 3366 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei crediti e di abbreviazione di carriera universitaria, la delibera della Commissione Tecnica Affari Correnti costituisce, per espressa previsione regolamentare, una mera valutazione preliminare, che deve essere preceduta dall’audizione dei docenti dei settori scientifico-disciplinari interessati e seguita dall’approvazione del Consiglio del Corso di Laurea. Ove tale sequenza procedimentale sia pretermessa e la valutazione della Commissione si imponga come atto conclusivo, il provvedimento è illegittimo per violazione della disciplina di Ateneo e del principio di legalità. La rivalutazione dell’istanza disposta in sede cautelare (cd. remand) costituisce espressione di nuova funzione amministrativa e determina l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando il riesame sia indotto da un’ordinanza del giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, professore titolare di Farmacologia presso altro Ateneo e abilitato alle funzioni di professore ordinario, si iscriveva al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso l’Università resistente, superando il test d’ingresso. Il 21 settembre 2024 presentava domanda di valutazione preventiva e abbreviazione di carriera, chiedendo la convalida dei crediti maturati e l’iscrizione al terzo anno.
Con provvedimento comunicato il 12 dicembre 2024, la Commissione riconosceva la sola convalida dell’insegnamento di Farmacologia clinica, rigettando le restanti istanze. Seguivano istanza di accesso del 3 gennaio 2025 e plurimi ricorsi per motivi aggiunti. In sede cautelare il Tribunale disponeva il riesame della fattispecie; l’Ateneo, con nota del 24 marzo 2025, confermava il diniego, dichiarando il ricorrente privo dei requisiti curriculari per la frequenza del terzo anno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. Il remand disposto in sede cautelare restituisce all’Amministrazione l’intero potere decisionale: il nuovo provvedimento, anche se frutto di riesame indotto, esprime funzione amministrativa e non mera attività esecutiva, superando le valutazioni del provvedimento confermato. Richiama sul punto Cons. Stato n. 5659 del 2024 e Cons. Stato n. 1928 del 2025.
Passando al terzo ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale ritiene fondata la censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il preavviso di rigetto ha portata generale e va trasmesso anche quando l’Amministrazione intenda respingere l’istanza nell’esercizio di poteri discrezionali, come ribadito da Cons. Stato n. 6350 del 2025. Irrilevante è che l’ordinanza di riesame nulla abbia disposto sul punto, discendendo l’obbligo dalla normativa generale.
Il Collegio accoglie anche la censura relativa alla sequenza procedimentale. L’art. 2.5 del regolamento didattico del corso di laurea prevede che la valutazione della Commissione sia effettuata dopo aver sentito i docenti dei SSD interessati e poi sottoposta all’approvazione del Consiglio del Corso di Laurea. Nel caso concreto non risulta né l’audizione dei docenti, non essendo presenti in Commissione tutti i titolari dei settori coinvolti, né l’approvazione consiliare: la nota del 2 aprile 2025 palesa che la valutazione preliminare si è trasformata in decisione conclusiva, in contrasto con la disciplina di Ateneo. Il principio di legalità non consente di esercitare competenze altrui, come affermato da C.G.A.R.S. n. 715 del 2024.
Il Tribunale esclude invece l’applicabilità del principio del cd. one shot ex art. 10-bis, non essendosi verificato alcun annullamento in giudizio della precedente valutazione. I restanti motivi restano assorbiti. L’ultimo ricorso per motivi aggiunti è dichiarato inammissibile, avendo la nota impugnata tenore meramente informativo e risultando comunque superata dalle successive ordinanze. Respinta la richiesta di nomina di una Commissione differente, non rinvenendosi nell’ordinamento un principio generale in tal senso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.