Ricorso “al buio” generico e condanna per lite temeraria (TAR Sardegna n. 543 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso titoli edilizi e atti presupposti è inammissibile quando i motivi si limitano a richiamare in termini onnicomprensivi la normativa applicabile senza indicare le specifiche disposizioni violate e le circostanze che ne evidenziano l’inosservanza. L’art. 40 c.p.a. impone censure puntuali e articolate, non potendo il ricorrente confidare in un intervento correttivo del giudice che ne integri le lacune difensive, in contrasto con la terzietà dell’organo e la parità delle parti. L’impugnazione “al buio” è ammissibile solo se la parte deduca l’impossibilità di conoscere i provvedimenti. La proposizione sistematica e parcellizzata di gravami manifestamente inammissibili integra colpa grave e giustifica la condanna ex art. 26, comma 1, seconda parte, c.p.a..

Il Fatto

Una società, assumendo di aver acquisito il possesso di terreni agricoli in fascia costiera, ha impugnato una serie di titoli edilizi e provvedimenti autorizzativi risalenti al periodo 1993-2017, relativi a un edificio ad uso turistico-residenziale insistente in area limitrofa. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti per violazione della disciplina edilizia, paesaggistica e urbanistica, chiedendone l’annullamento, la declaratoria di decadenza e, in via subordinata, l’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori.

La Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Calasetta si sono costituiti chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del gravame. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale fissata ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a..

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un difetto strutturale del ricorso. I motivi richiamano in modo generico la legge n. 241/1990, la legge n. 380/2001, il d.lgs. n. 42/2004 e altra normativa, senza precisare quali disposizioni sarebbero concretamente violate né quali circostanze dimostrino l’errore dell’amministrazione. Il gravame è definito “al buio”, ma nulla è dedotto sull’impossibilità di conoscere integralmente i provvedimenti; il richiamo al principio di prossimità della prova risulta privo di contestualizzazione.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5368 del 28 giugno 2022; Cons. Stato, Sez. III, n. 5356 del 4 settembre 2020), il Tribunale ribadisce che l’art. 40 c.p.a. esige la specificazione dei vizi e delle circostanze che ne comprovano la sussistenza. Non sono ammessi rilievi generici che si risolvano in una sollecitazione di un esame generalizzato dei provvedimenti da parte del giudice amministrativo, pena l’inammissibilità.

In disparte le criticità sulla tempestività, il Collegio osserva che la ricorrente ha allegato di aver constatato solo di recente la presenza dell’edificio, il quale tuttavia insiste sull’area da oltre un decennio, con ultimo titolo risalente alla concessione in sanatoria del 2017. La società era dunque nelle condizioni di ricorrere nel termine di decadenza dalla percezione dei vizi.

Il Tribunale esamina inoltre il quadro complessivo del contenzioso, rilevando un anomalo proliferare di iniziative giudiziarie riconducibili alla ricorrente e a un soggetto a essa collegato, tutte vertenti sulla medesima materia e volte a sollecitare un controllo eccentricamente generalizzato sulla regolarità edilizia dei manufatti circostanti. Tale condotta, idonea a cagionare un ingiustificato aumento del contenzioso e a ostacolare la ragionevole durata dei processi (Cass. n. 10327 del 30/04/2018; Cass. n. 29812 del 18/11/2019), integra colpa grave e giustifica la condanna ex art. 26, comma 1, seconda parte, c.p.a., oltre alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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