Ricorso ABF generico e richiesta di documentazione: ammissibilità e limiti della competenza (ABF Collegio di Milano n. 4559 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto dall’amministratore di sostegno innanzi all’ABF costituisce atto di ordinaria amministrazione e non richiede la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare, poiché assolve finalità conservative del patrimonio del beneficiato. Nel procedimento arbitrale resta fermo l’onere del ricorrente di perimetrare l’oggetto della controversia, individuando, anche in forma atecnica, il petitum e la causa petendi, non potendo il Collegio svolgere una funzione meramente consulenziale. È inoltre inammissibile per materia la domanda che investa la valorizzazione degli strumenti finanziari e il relativo regime fiscale, materia estranea alla competenza dell’ABF. La pretesa risarcitoria, infine, richiede la dimostrazione di un danno concreto e risarcibile.
Il Fatto
La ricorrente, erede del defunto e rappresentata dalla propria amministratrice di sostegno, contesta la differenza tra gli importi della successione e quelli effettivamente liquidati dall’intermediario. Assume che l’attesa di un anno abbia prodotto una perdita di € 172.000,00 e lamenta la mancata consegna della documentazione richiesta, oltre alla risposta ai reclami tardiva, inviata su e-mail errata e priva degli allegati. Chiede quindi che l’intermediario sia obbligato a consegnare la documentazione e a rimborsare le somme mancanti, con indennizzo per il disagio.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di autorizzazione del Giudice Tutelare ai sensi dell’art. 374 c.c. e, nel merito, ricostruisce le operazioni successive al decesso, dalla certificazione delle consistenze al trasferimento dei prodotti di investimento, fino alla liquidazione delle polizze e all’estinzione del conto corrente.
La motivazione del Collegio
Sulla prima eccezione il Collegio richiama il combinato disposto dell’art. 374 c.c., n. 9 e dell’art. 411, comma 1, c.c., secondo cui l’amministratore di sostegno non può promuovere giudizi senza autorizzazione. Osserva tuttavia che, secondo l’orientamento dei Collegi territoriali, il ricorso all’ABF è atto di ordinaria amministrazione e non è soggetto ad autorizzazione, perché persegue finalità conservative del patrimonio del beneficiato. L’eccezione è quindi infondata.
Il Collegio rileva poi d’ufficio che il ricorrente deve perimetrare l’oggetto della controversia, individuando petitum e causa petendi, richiamando i requisiti dell’art. 163, comma terzo, nn. 3) e 4) c.p.c., applicabili anche al procedimento arbitrale. L’informalità del rito non consente di riversare sul Collegio un’attività consulenziale. Nel caso concreto il petitum è indicato in € 172.000,00, ma dalla documentazione non emerge il meccanismo di calcolo: la domanda è pertanto inammissibile per genericità.
Quanto all’eccezione di incompetenza per materia, il Collegio richiama le Disposizioni ABF, che escludono le controversie relative ai servizi e alle attività di investimento, e la ripartizione tra ABF e ACF convenuta nel primo Forum del 19 novembre 2021. La doglianza sulla valorizzazione degli strumenti finanziari e sul prezzo di carico delle quote presuppone la verifica del regime fiscale applicabile, materia estranea alla competenza dell’ABF: sul punto il ricorso è inammissibile.
Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per la morte del correntista. Poiché l’intermediario ha prodotto gli estratti conto con le movimentazioni successive al decesso, la contestazione sul saldo è infondata. È infondata anche quella sul numero di quote del fondo, risultando trasferite le 99,799 quote rivendicate dalla ricorrente. Quanto alla polizza convertita in rendita vitalizia, questa si è estinta con il decesso e nulla è dovuto agli eredi. La domanda di indennizzo, infine, è infondata per difetto di prova del danno concreto.
Il ricorso è quindi dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 374 c.c. – Autorizzazione del giudice tutelare
- Art. 411 c.c. – Norme applicabili all'amministrazione di sostegno
- Art. 163 c.p.c. – Contenuto della citazione