Estinzione anticipata cessione quinto rimborso costi up front oneri erariali non retrocedibili (ABF Collegio di Bari n. 4569 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021 ed estinti anticipatamente, in mancanza di una chiara ripartizione tra oneri up-front e recurring, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, secondo l’interpretazione dell’art. 125-sexies TUB conforme alla sentenza Lexitor della CGUE. I costi recurring si riducono secondo il criterio di proporzionalità lineare, i costi up-front secondo la c.d. curva degli interessi, in assenza di diversa previsione pattizia. Gli oneri erariali non sono retrocedibili, perché l’intermediario agisce come sostituto d’imposta in adempimento di un obbligo legale.

Il Fatto

Un cliente ha stipulato il 28 luglio 2020 un contratto di finanziamento assistito da delegazione di pagamento, estinto anticipatamente con conteggio estintivo al 31 gennaio 2024. Insoddisfatto dell’interlocuzione con l’intermediario, il ricorrente si è rivolto all’ABF chiedendo il rimborso di € 324,14 secondo il criterio pro-rata temporis, a titolo di oneri erariali, commissioni di intermediazione e di distribuzione, oltre agli interessi legali e a € 250,00 per spese legali.

L’intermediario ha eccepito di aver operato nel rispetto delle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia e di aver ricalcolato la riduzione dovuta riconoscendo € 65,13 secondo la curva degli interessi. Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. In replica, il ricorrente ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 e il diritto alla riduzione di tutti i costi del finanziamento.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva in via preliminare che il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l’art. 125-sexies TUB. Trova dunque applicazione la disciplina originaria, come interpretata alla luce della sentenza CGUE 11 settembre 2019, C-383/18 (“Lexitor“) e della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata dalla stessa Corte costituzionale n. 263/2022.

Da tale orientamento deriva che, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, poiché le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e valore retroattivo. Per i costi recurring si applica il criterio di proporzionalità lineare; per i costi up front, in mancanza di diversa previsione pattizia, si applica il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi, la c.d. curva degli interessi, desumibile dal piano di ammortamento.

Il Collegio conferma altresì la non retrocedibilità degli oneri erariali: si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l’intermediario agisce come sostituto d’imposta, senza margini di determinazione, e la fattispecie è analoga al recesso del cliente, per il quale l’art. 125-ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte. Il quadro è stato confermato dal sopravvenuto d.l. n. 104/2023, convertito con l. n. 136/2023.

Quanto alla sentenza CGUE 9 febbraio 2023, C-555/21, il Collegio osserva che essa riguarda il credito immobiliare e non disattende la sentenza Lexitor, avendo la Corte evidenziato le specificità dei contratti relativi a beni immobili residenziali che giustificano un approccio differenziato.

Applicando tali criteri al caso concreto, il Collegio accerta la natura up front delle commissioni di distribuzione, per le quali vale un criterio di rimborso in proporzione agli interessi, e ritiene valido il criterio contrattuale di rimborso delle commissioni a favore dell’intermediario. La banca ha inoltre prodotto copia di un assegno circolare di € 65,13 non trasferibile emesso il 19 febbraio 2026 in favore del ricorrente. Tenuto conto delle componenti commissionali e degli importi già rimborsati, non risultano rimborsi ancora dovuti. Il Collegio esclude infine la rifusione delle spese di assistenza legale per assenza di evidenze documentali sulla rilevanza del professionista in questioni seriali e prive di complessità. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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