Il permesso di costruire non è azione conservativa e richiede l’autorizzazione del giudice tutelare (Cons. Stato n. 4332 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizi promossi dal tutore dell’interdetto, l’art. 374 cod. civ. subordina il compimento degli atti processuali all’autorizzazione del giudice tutelare, che valuta i rischi per il patrimonio del soggetto protetto. La relativa mancanza determina un difetto di legittimazione ad causam, rilevabile anche d’ufficio e sottratto alla disponibilità delle parti. Non integra le azioni conservative — per le quali l’autorizzazione non è richiesta — l’impugnazione del diniego di permesso di costruire finalizzato al recupero e all’ampliamento di un complesso edilizio, trattandosi di iniziativa eccedente la mera conservazione del patrimonio. La successiva costituzione in giudizio dell’erede, nelle more del decesso dell’interdetta, non sana il vizio originario qualora il giudizio non sia stato interrotto e la qualità di erede sia allegata mediante la sola dichiarazione di successione.

Il Fatto

Un privato, nella qualità di tutore legale della sorella interdetta, ha presentato nel 2013 domanda di permesso di costruire per il recupero e l’ampliamento di un complesso edilizio. Il competente ufficio comunale ha respinto l’istanza: con provvedimento dirigenziale del 5 luglio 2017, comunicato l’11 luglio 2017.

Il tutore ha impugnato il diniego davanti al TAR Veneto. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire, non essendo stata prodotta l’autorizzazione del giudice tutelare richiesta dall’art. 374 cod. civ. Il giudice di primo grado ha accolto l’eccezione e dichiarato inammissibile il ricorso, sul rilievo — richiamando Cass. civ. Sez. II n. 5943 del 1996 — che il vizio è rilevabile d’ufficio. Di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

L’appellante deduce due motivi. Con il primo sostiene che, essendo deceduta l’interdetta nel marzo 2021 e essendosi egli costituito come erede ed avente causa, qualsivoglia difetto sarebbe stato sanato. Con il secondo assume che l’azione rientrerebbe tra quelle conservative e sarebbe quindi esente da autorizzazione.

Il Consiglio di Stato parte dalla qualificazione dell’atto. L’art. 374 cod. civ. impone l’autorizzazione del giudice tutelare per promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto, di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi. Per la Corte la funzione dell’autorizzazione è chiara: il giudice tutelare valuta i rischi per il patrimonio del soggetto protetto connessi al promovimento della lite.

Scendendo alla fattispecie, il Collegio rileva che il giudizio aveva ad oggetto l’ampliamento di un complesso edilizio. Una simile iniziativa — si legge — eccede in modo evidente l’attività conservativa che, secondo giurisprudenza consolidata, esclude l’autorizzazione. La carenza del provvedimento autorizzativo integra pertanto il difetto di legittimazione ad causam, intesa come titolarità di una situazione giuridica qualificata e tutelata dall’ordinamento.

Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato osserva che il ricorso di primo grado non è stato interrotto: non può quindi assumere rilievo quanto dichiarato nella memoria di costituzione, con cui l’appellante ha allegato il decesso della sorella e la propria qualità di erede, depositando la sola dichiarazione di successione. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ. Sez. II n. 5876 del 2024: la dichiarazione ha valore indiziario e necessita di ulteriore corredo probatorio per dimostrare l’appartenenza dei beni al patrimonio ereditario.

L’appello è pertanto respinto in quanto inammissibile per carenza della legittimazione ad causam. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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