Ripetizione dell’indebito e cartolarizzazione: legittimato passivo è solo chi ha incassato (ABF Collegio di Roma n. 4499 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. è legittimato passivo esclusivamente il soggetto che ha effettivamente ricevuto il pagamento non dovuto. Nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti la legittimazione passiva non segue il ruolo formale di servicer, ma l’effettiva percezione delle somme: è pertanto legittimato il soggetto che, come special servicer, ha incassato i pagamenti per conto del cessionario. Il ricorso proposto nei confronti dell’intermediario che non ha ricevuto alcun pagamento è inammissibile per difetto di legittimazione passiva.

Il Fatto

La parte ricorrente riferisce di aver versato, in relazione a due distinti rapporti di finanziamento intercorsi con l’intermediario resistente, l’importo complessivo di Euro 4.786,95, a fronte di un importo dovuto di Euro 3.035,95 definito in virtù di un accordo transattivo del 4 febbraio 2025 e indicato anche nel precedente atto di precetto del 15 gennaio 2025. Chiede quindi la restituzione della differenza di Euro 1.751,00, oltre all’esibizione della contabilità dei pagamenti e all’accertamento delle incongruenze tra quietanze, precetto e risposte dell’intermediario.

L’intermediario resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per assenza di precedente reclamo, essendo il reclamo del 19 novembre 2025 indirizzato solo in copia conoscenza, e per difetto di legittimazione passiva. I rapporti obbligatori sono stati oggetto di cessione in una operazione di cartolarizzazione: l’intermediario ha assunto il ruolo di servicer, mentre un soggetto distinto ha svolto quello di special servicer, incassando i pagamenti e girandoli al cessionario. Nel merito contesta comunque gli indebiti, producendo documentazione contabile.

La motivazione del Collegio

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per il difetto di legittimazione passiva dell’intermediario resistente, incentrando la decisione su questo assorbente rilievo processuale.

Dalla documentazione in atti risulta che i pagamenti ritenuti eccedenti sono stati tutti disposti nei confronti del soggetto che, nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, ha assunto per conto del cessionario il ruolo di special servicer. L’intermediario resistente ha svolto invece il diverso ruolo di servicer e non ha ricevuto alcun pagamento.

Il dato emerge con chiarezza dalle quietanze dei pagamenti in questione: esse non sono state emesse dall’intermediario resistente, ma dal soggetto che ha assunto il ruolo di special servicer. Su questa base il Collegio esclude che l’intermediario abbia incassato somme dalla parte ricorrente.

La conseguenza giuridica è netta: l’intermediario non può essere destinatario di alcuna pretesa restitutoria ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., poiché tale pretesa può essere fatta valere solo nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento non dovuto. Il Collegio richiama sul punto il Collegio di coordinamento che, sia pure con riferimento a rapporti di diversa natura, ha chiarito che solo il soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto è tenuto alla restituzione ed è il solo legittimato passivo nell’azione di ripetizione (dec. n. 6816 del 2018).

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, restando assorbite le ulteriori questioni, comprese l’eccezione sull’assenza di reclamo e le difese di merito dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2033 c.c.

Tutte le 696 sentenze sull'art. 2033 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *