Accesso endoprocedimentale dovuto anche se documenti già trasmessi ad altro ente (TAR Puglia n. 54 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione che ha formato o detiene stabilmente un documento è tenuta a consentirne l’accesso a chi ne ha diritto, senza che la trasmissione dello stesso ad altra amministrazione la esoneri dall’onere ostensivo. Nel accesso endoprocedimentale la qualifica di parte del procedimento amministrativo è condizione sufficiente a legittimare la domanda, poiché l’interesse conoscitivo rileva ex se. Il diniego opposto in via formale deve essere motivato con riferimento specifico alla normativa vigente e alle categorie ostative tipizzate, non potendo l’amministrazione sostituirsi ai controinteressati nel valutare la riservatezza. È illegittimo il rifiuto apodittico che non indichi la fonte del potere opposto e che non dia conto della richiesta di oscuramento dei dati sensibili. Il ricorso è pertanto accolto, con assegnazione di un termine per l’ostensione.

Il Fatto

Il ricorrente, infermiere in servizio presso il servizio di emergenza-urgenza di un presidio ospedaliero, nel 2019 e nel 2020 prestava assistenza a migranti ospitati in un centro di accoglienza straordinario, alcuni dei quali con sintomatologia respiratoria compatibile con la TBC. Nel maggio 2020 gli veniva diagnosticata una tubercolosi polmonare bacillifera; al rientro al lavoro apprendeva che la struttura sanitaria non aveva effettuato alcuna segnalazione all’I.n.a.i.l., benché la patologia rientrasse tra quelle per cui la denuncia è obbligatoria.

L’istituto definiva negativamente la pratica di infortunio, escludendo il nesso causale. Il lavoratore presentava quindi istanza di accesso, in data 13.04.2024, nei confronti dell’I.n.a.i.l. e della struttura sanitaria, chiedendo la documentazione della pratica e quella relativa agli interventi di prima accoglienza sanitaria, con previo oscuramento dei dati sensibili e dei nominativi dei terzi. La struttura negava l’accesso con provvedimento del 07.05.2024, ritenendo la documentazione già nella disponibilità dell’istituto previdenziale e la richiesta esplorativa. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’istanza come accesso endoprocedimentale. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990, chi è parte del procedimento ha diritto di prendere visione degli atti, salvo le eccezioni tipizzate dall’art. 24 della legge n. 241/1990. La struttura sanitaria non ha ricondotto il diniego ad alcuna di tali fattispecie, essendosi limitata a una motivazione generica, e ciò già ne palesa l’illegittimità.

Quanto all’asserita disponibilità dei documenti, il Tribunale rileva che non vi è prova che la documentazione sia completa ed esaustiva. I documenti pervenuti al ricorrente in via episodica non consentono di ricostruire in modo organico l’attività procedimentale della struttura. Lo stesso istituto previdenziale, nel diario della pratica, ha segnalato ritardi e omissioni nella trasmissione della documentazione. Il diniego risulta quindi affetto da difetto di motivazione e da irrazionalità.

Sul piano della legittimazione, il ricorrente ha esposto l’interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla necessità di difendersi nel procedimento di riconoscimento della malattia professionale. Il Collegio richiama l’orientamento per cui il diritto di accesso spetta a chi dimostri che gli atti abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti (Cons. Stato, Sez. V, n. 4321 del 2013; Cons. Stato, Sez. IV, n. 4209 del 2014).

Il Tribunale respinge la tesi del difetto di legittimazione passiva. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990 e degli artt. 2, comma 2, e 5, comma 3, del D.P.R. n. 184/2006, l’accesso si esercita verso l’amministrazione che ha formato o detiene il documento, finché perdura l’obbligo di custodia. L’interscambio tra amministrazioni non esaurisce il diritto all’ostensione, volto a verificare la legittimità del procedimento e la coincidenza dei documenti detenuti dai due enti.

Il Collegio censura inoltre il rifiuto per ragioni di riservatezza. L’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 184/2006 impone di motivare il diniego con riferimento alla normativa e alle categorie ostative. Poiché il ricorrente aveva acconsentito all’oscuramento dei dati sensibili e dei nominativi, la struttura non poteva opporre apoditticamente finalità esplorative. Semmai, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, avrebbe dovuto dare comunicazione ai controinteressati perché fossero loro a opporre motivata opposizione, senza sostituirsi ad essi. Il ricorso è accolto, con termine di trenta giorni per l’accesso e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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