Silenzio-assenso sull’autorizzazione commerciale e rilevanza della superficie di vendita (TAR Sicilia n. 2948 del 02.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso previsto dall’art. 8 della legge regionale n. 28/1999 per le domande relative alle medie strutture di vendita presuppone che l’istanza abbia effettivamente ad oggetto una media struttura. La qualificazione dell’esercizio dipende dalla superficie di vendita, che comprende l’area espositiva non stabilmente separata da quella di vendita: semplici scaffalature mobili e tendaggi non valgono a escluderla dal computo. Ove la superficie superi la soglia dimensionale, la domanda ricade nel regime della grande struttura di vendita e il titolo per silenzio-assenso non si forma in mancanza della conferenza di servizi. La zonizzazione commerciale operata dagli strumenti urbanistici generali è legittima se non preclude in termini assoluti l’insediamento commerciale e persegue interessi di rango costituzionale, senza discriminazioni tra operatori.

Il Fatto

Il ricorrente, conduttore di un immobile, ha chiesto al Comune l’autorizzazione all’apertura di un esercizio commerciale non alimentare qualificato come media struttura di vendita. Il fabbricato era stato assentito con permesso di costruire per un insediamento produttivo agricolo e, in seguito, con un secondo titolo edilizio ne era stato autorizzato il mutamento di destinazione d’uso in insediamento produttivo commerciale.

Il Comune ha negato l’autorizzazione, rilevando il contrasto con il Piano Regolatore Generale e con il Piano Urbanistico Commerciale, che non consentono attività commerciali in zona agricola. I proprietari dell’immobile hanno proposto un secondo ricorso per ragioni analoghe. I ricorsi sono stati riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo sul silenzio-assenso. I ricorrenti sostengono che il diniego, adottato oltre il termine di novanta giorni, sia tardivo e che l’Amministrazione avrebbe dovuto agire in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La tesi non è condivisa: l’istanza non presentava i requisiti delle medie strutture di vendita e dunque non sussistevano i presupposti per la formazione del titolo tacito.

La questione centrale riguarda la determinazione della superficie di vendita. Ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 28/1999, nel testo vigente ratione temporis, per medie strutture si intendono gli esercizi fino a seicento metri quadri nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti. La norma regionale prevale sulla disciplina nazionale del d.lgs. n. 114/1998, in virtù della competenza esclusiva regionale in materia di commercio.

Dalla perizia emerge che la sala di vendita e il retro negozio sono divisi soltanto da scaffalature e tendaggi. Il Collegio ritiene che una separazione così precaria non consenta di escludere l’area espositiva dal computo: occorre una separazione strutturale, mediante pareti continue, altrimenti la norma sui regimi abilitativi si presterebbe ad elusioni. Superata la soglia dei seicento metri quadri, la fattispecie ricade nell’art. 9 della legge regionale n. 28/1999, che impone la conferenza di servizi per le grandi strutture. La sua mancata convocazione impedisce la formazione del silenzio-assenso, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Respinto anche il motivo sul diritto di stabilimento. L’art. 31, secondo comma, del decreto-legge n. 201/2011 non impone una liberalizzazione assoluta, come chiarito da Corte cost. n. 239 del 2016: sono ammesse zonizzazioni commerciali e piani attuativi, purché non si traducano in aree precluse in termini assoluti e perseguano interessi costituzionalmente rilevanti. Le previsioni comunali consentono in zona agricola le attività connesse all’uso agricolo e perseguono la tutela dell’ambiente, senza discriminazioni.

Infine, il contrasto con il permesso di costruire del 2021 è escluso: il titolo edilizio richiama espressamente il PRG e le sue norme, e ha assentito un insediamento commerciale connesso a quello produttivo, non una vendita svincolata dall’uso agricolo. Non è quindi configurabile alcun affidamento risarcibile. I ricorsi sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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