Tettoia e porticato necessitano di permesso di costruire anche su edificio difforme (Cons. Stato n. 7045 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di una tettoia che presenti caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo integra un intervento di nuova costruzione, subordinato a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001, a prescindere dal livello di posa e dalle modalità costruttive. Fuoriescono da tale regime le sole tettoie leggere, prive di autonomia strutturale e funzionale e poste a servizio dell’edificio principale per un riparo meramente temporaneo. La tettoia di dimensioni non trascurabili che modifichi l’assetto del territorio e occupi aree e volumi diversi rispetto alla res principalis non è pertinenza urbanistica e richiede il titolo edilizio maggiore. Parimenti il porticato di rilevanti dimensioni incrementa la superficie calpestabile e la fruibilità abitativa, costituendo nuovo volume suscettibile di autonomo utilizzo, da assentire con permesso di costruire. Tali conclusioni valgono anche quando le opere si collegano a un edificio radicalmente difforme da quello assentito.
Il Fatto
Il Comune di Salerno ha ingiunto la demolizione delle strutture abusive realizzate su un immobile e il ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento descriveva un fabbricato rurale difforme da quello assentito: non due piani fuori terra oltre al sottotetto, ma tre, con realizzazione del primo piano e di un volume ulteriore mediante sbancamento del terreno, oltre a tettoia, portico e annessione dei terrazzi.
I proprietari hanno impugnato l’ordinanza davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che ha rigettato il ricorso con condanna alle spese, richiamando gli orientamenti consolidati sulla non necessità di avviso di avvio del procedimento e di motivazione sull’interesse pubblico concreto alla demolizione. Contro la sentenza è stato proposto appello, lamentando carenza di motivazione, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, del principio di proporzionalità e della disciplina unionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio e di rimessione in termini formulata dagli appellanti, non essendo stata allegata alcuna documentazione a dimostrazione della dedotta causa non imputabile, peraltro esclusa alla luce dell’interlocuzione con la cancelleria.
L’appello è stato dichiarato ammissibile, perché reitera e precisa le originarie doglianze senza introdurre censure radicalmente nuove e si confronta con la sentenza impugnata. Nel merito è stato però rigettato: sussistono indizi gravi, precisi e concordanti, confermati da ulteriori argomenti di prova, sulla radicale difformità dell’edificio rispetto a quello assentito. Tali indizi derivano dalla puntuale descrizione contenuta nel provvedimento impugnato, che evidenzia un piano ulteriore, un notevole aumento di volumetria e lavori di scavo idonei a incidere sul vincolo idrogeologico.
Gli argomenti di prova sono stati ricavati dalla stessa prospettazione difensiva degli appellanti, che non hanno contestato la descrizione dell’edificio ma si sono limitati ad asserire l’esistenza, nei progetti assentiti, di un ulteriore piano interrato, senza fornire prova né produrre documentazione idonea a ridimensionare la difformità. Quanto all’uso dell’immobile come casa di abitazione, il Collegio ha rilevato l’assenza di prova e, comunque, l’inidoneità di tale circostanza a determinare un contrasto con la disciplina unionale.
Sulle ulteriori opere, la Corte ha osservato che esse si collegano a un edificio totalmente difforme. In ogni caso, la tettoia integra nuova costruzione ex art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001 quando presenta solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante collegamento fisso al corpo di fabbrica, a prescindere dal livello di posa, secondo il precedente Cons. Stato, Sez. II, n. 80 del 2026. Il porticato di rilevanti dimensioni incrementa la superficie utile e la fruibilità abitativa, come affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 847 del 2025 e da Cons. Stato, Sez. IV, n. 434 del 2022. Il Collegio ha infine precisato che i motivi di primo grado, pur ritrascritti, non sono oggetto del giudizio di appello se non in quanto assorbiti e riproposti, non quelli rigettati.
Nota della Redazione
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