Atto infraprocedimentale e proroga scaduta: improcedibilità sopravvenuta e interesse ad agire (TAR Lazio n. 15537 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice che accerta il difetto dell’obbligo conformativo e dispone il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a. conosce della domanda di annullamento dei successivi provvedimenti dell’amministrazione. La domanda volta a censurare atti infraprocedimentali, privi di attitudine lesiva autonoma, è inammissibile per difetto di interesse ad agire. La domanda di annullamento delle proroghe della ricollocazione cautelare è improcedibile quando dette proroghe hanno esaurito i propri effetti alla data di scadenza e un nuovo piano del commercio ha successivamente disciplinato la materia, rendendo l’eventuale rimozione priva di utilità. L’annullamento degli atti di proroga per vizio partecipativo non implica il riconoscimento del diritto al ripristino delle postazioni originarie, rimanendo integro il potere discrezionale dell’amministrazione.

Il Fatto

I ricorrenti, operatori del commercio su area pubblica con posteggio assegnato a rotazione, chiedevano l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale, pubblicata il 14 settembre 2022, n. 11846, che aveva accolto il loro ricorso avverso le determinazioni di Roma capitale di proroga della ricollocazione provvisoria su aree diverse da quelle del centro storico.

Con sentenza parziale il Tribunale respingeva la domanda di ottemperanza, rilevando che l’annullamento era stato disposto per violazione delle garanzie partecipative e non statuiva alcun diritto di ritorno alle postazioni originarie. Disponeva quindi il mutamento del rito per la domanda di annullamento proposta con lo stesso ricorso. La decisione parziale veniva confermata in appello e la causa era trattenuta per la decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto il perimetro dello scrutinio. La sentenza ottemperanda censurava unicamente la mancata partecipazione procedimentale prodromica agli atti di proroga; i provvedimenti originari di ricollocazione non erano stati annullati, essendo la loro legittimità già acclarata. La pretesa di ricavare dall’effetto conformativo un obbligo di ripristino dei posteggi originari è quindi erronea.

Sul piano processuale, il Tribunale dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti dei ricorrenti che non hanno presentato istanza di prosecuzione dopo l’evento interruttivo determinato dall’incompatibilità del precedente difensore con il patrocinio legale.

Quanto alla domanda di annullamento, la censura degli atti infraprocedimentali — la nota del 15 maggio 2023 e il preavviso di rigetto del 29 maggio 2023 — è parzialmente inammissibile per carenza di una condizione dell’azione, ossia l’interesse ad agire. Le determinazioni del 21 giugno e del 5 luglio 2023, con cui gli interessati sono stati collocati in via cautelare fino al 31 dicembre 2023, hanno invece cessato di avere efficacia a quella data: l’eventuale annullamento non arrecherebbe alcun beneficio. Il Collegio aggiunge che i successivi provvedimenti pianificatori municipali hanno adottato il nuovo piano del commercio su area pubblica, con i relativi atti attuativi, rendendo improcedibile la domanda per sopravvenuta carenza di utilità.

Nel merito, le doglianze sono comunque infondate. Roma capitale ha correttamente interloquito con le parti, esponendo le proprie ragioni, notificando il preavviso di rigetto e consentendo ai privati di difendersi nel procedimento, senza che la discrezionalità amministrativa risultasse vincolata. Le censure sulla scarsa redditività delle aree sono esposte in modo generico, senza alcuna evidenza di calo dei ricavi.

La domanda di annullamento è pertanto dichiarata parzialmente inammissibile e per il resto improcedibile; le spese sono compensate integralmente in ragione della pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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