Strutture balneari e autorizzazioni paesaggistiche, legittimo il rilascio senza VAS (TAR Marche n. 554 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione paesaggistica relativa a manufatti e attrezzature da destinare ad attività collaterali su area demaniale marittima, il parere negativo espresso dalla Soprintendenza in sede di verifica di assoggettabilità a VAS non inficia l’autorizzazione quando tale parere riguardi una distinta e diversa variante normativa del piano di spiaggia e non le opere autorizzate. Le opere a raso, prive di elevazione, non arrecano pregiudizio alla visuale verso il mare, dovendosi valutare l’impatto in relazione alla percentuale di superficie occupata rispetto all’intera area in concessione. Il regime delle distanze legali di cui all’art. 9 d.m. n. 1444/1968 non si applica alle costruzioni ad utilizzo stagionale prive di permanenza stabile di persone, e comunque postula l’esistenza di pareti antistanti, non misurandosi le distanze in modo radiale ma lineare.
Il Fatto
Alcuni privati e un’organizzazione di volontariato impugnavano davanti al TAR Marche il permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di attrezzature e manufatti su un’area demaniale marittima, tra cui un chiosco, un deposito, cabine, una tensostruttura e un campo da padel stagionale, insieme alle relative autorizzazioni paesaggistiche e agli atti demaniali connessi. I ricorrenti lamentavano il contrasto con i vincoli paesaggistici, la violazione delle distanze legali e il presunto contrasto con il piano di spiaggia e la normativa regionale costiera.
Con una precedente sentenza non definitiva n. 798/2023 il Tribunale aveva già dichiarato irricevibile e inammissibile l’impugnazione degli atti demaniali e della delibera di Giunta, respingendo le eccezioni di carenza di legittimazione per la parte residua e disponendo istruttoria sul rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il termine di scadenza delle concessioni demaniali, fissato al 31/12/2023 dalle note pronunce dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021, è stato prorogato al 31/12/2024 e ulteriormente prorogabile, richiamando le Cons. Stato, Sez. VII, ordinanze 15/5/2024 nn. 1813, 1814 e 1815 in tema di bilanciamento degli interessi.
Nel merito, il Tribunale ha chiarito che le due autorizzazioni paesaggistiche si fondavano sull’erroneo presupposto dell’inerzia della Soprintendenza, il cui parere era invece stato ritualmente reso. Il parere negativo espresso in sede di VAS risultava irrilevante, perché riferito a una diversa procedura di variante al piano di spiaggia poi non portata a compimento.
Quanto al pregiudizio alla visuale verso il mare, il Collegio ha escluso che le opere a raso, come camminamenti e piazzole, potessero incidere sulla veduta. Le opere in elevazione occupavano una percentuale minima dell’intera area in concessione, con impatto trascurabile, e la tensostruttura a lati aperti riduceva ulteriormente la superficie chiusa.
Sul secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto dubbia l’applicabilità del regime delle distanze legali alle costruzioni stagionali, richiamando TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 875 del 2020. In ogni caso, mancava il presupposto delle pareti antistanti, poiché gli edifici erano collocati in posizione ortogonale, dovendosi misurare le distanze in modo lineare e non radiale, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 11446 del 2022. Il Piano di Spiaggia dettava inoltre una disciplina particolareggiata derogatoria.
Il Collegio ha poi respinto le censure sul PGIZC, chiarendo che le zone per attività collaterali hanno disciplina propria, e ha qualificato lo smontaggio delle lastre come semplice rimozione e non distruzione del manufatto. Infine, ha escluso la violazione delle norme sulla bonifica, risultando acquisita la dichiarazione dei progettisti, e ha ritenuto il piano di spiaggia ancora efficace per gli interventi attuativi della concessione, con conseguente rigetto del ricorso e integrale riproposizione dei motivi nei successivi gravami.
Nota della Redazione
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