Emersione 2020, soglia di reddito del datore e nuclei oltre due componenti (TAR Marche n. 553 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 del D.L. n. 34/2020, la soglia reddituale prevista dall’art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020 si applica in tutti i casi in cui il nucleo familiare del datore di lavoro sia composto da più di due soggetti. Tale reddito deve risultare sufficiente tanto al mantenimento dei familiari del datore quanto alla retribuzione del lavoratore per cui è presentata la domanda. Non sussiste lesione del legittimo affidamento quando le indicazioni amministrative invocate siano posteriori alla presentazione della domanda. La norma non consente allo Sportello Unico per l’Immigrazione di rilasciare, in casi del genere, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pesaro ha respinto la dichiarazione di emersione presentata in suo favore ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020. Il diniego si fonda su due ragioni autonome: l’asserita incapienza del reddito del datore di lavoro e la mancata produzione del passaporto da parte dell’interessato.
Il ricorrente deduce l’ambigua formulazione dell’art. 27, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020, la lesione dell’affidamento ingenerato dalle FAQ ministeriali del 4 agosto 2020 e l’illegittimità del diniego nella parte relativa al documento di identità. Dopo l’accoglimento della domanda cautelare il giudizio è stato sospeso in attesa della definizione del giudizio di costituzionalità sulla norma, quindi riassunto su istanza del difensore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove da una premessa di ordine processuale: poiché il diniego poggia su due ragioni autonome, è sufficiente che una sola resista alle censure perché il ricorso sia respinto. L’esame viene quindi concentrato sulla questione del reddito del datore di lavoro.
Il collegio richiama l’esito del giudizio di costituzionalità sull’art. 103 del D.L. n. 34/2020, definito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 150 e n. 209 del 2023: la prima ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal giudice rimettente, la seconda ha in parte dichiarato inammissibili e in parte infondate le prospettazioni. Su questa base il ricorso è respinto, perché il reddito del datore non raggiungeva la soglia di € 27.000,00 prevista dall’art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020 per i nuclei familiari composti da più di due persone. Il Tribunale richiama sul punto un proprio precedente analogo.
Quanto all’affidamento, la censura è respinta per ragioni cronologiche: la domanda di emersione è stata presentata il 13 luglio 2020, mentre le FAQ invocate dal ricorrente sono state pubblicate il 4 agosto 2020, dunque in momento successivo. La comunicazione dello Sportello Unico del 14 ottobre 2020, che aveva ritenuto sufficiente un reddito di circa € 23.500,00, era stata adottata quando l’amministrazione non aveva ancora contezza della composizione del nucleo familiare.
Sull’interpretazione della norma, il Tribunale osserva che anche la Corte costituzionale ha confermato l’applicazione della soglia di € 27.000,00 a tutti i casi di nucleo composto da più di due soggetti, in ragione della necessità che il reddito basti sia al mantenimento dei familiari del datore sia alla retribuzione del lavoratore. La stessa Corte ha escluso che la norma consenta il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il ricorso è quindi respinto. Le spese di giudizio sono compensate, avendo riguardo alla recente entrata in vigore della disciplina e alla sua sottoposizione al vaglio della Corte costituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.