Pubblico intrattenimento e ordine di cessazione: necessari elementi sintomatici (TAR Toscana n. 2008 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di cessazione dell’attività di pubblico spettacolo o trattenimento adottato ai sensi dell’art. 68 T.u.l.p.s. costituisce misura amministrativa di carattere interdittivo e ripristinatorio, non sanzione pecuniaria, e rientra pertanto nella competenza dei dirigenti ex art. 107 d.lgs. n. 267/2000, non applicandosi l’art. 19-bis, comma 2, disp. coord. cod. pen., che riserva al sindaco le sole sanzioni amministrative in senso stretto. La qualificazione di un’attività come pubblico intrattenimento non può fondarsi sulla sola presenza di una postazione disk-jockey con casse e luci, ove essa sia funzionale alla diffusione di musica dichiarata e costituisca attività accessoria alla somministrazione di alimenti e bevande. È necessaria la individuazione di elementi sintomatici ulteriori, quali la programmazione continuativa di eventi, il pagamento del biglietto, l’apertura a un pubblico indiscriminato, l’emissione di musica a volume elevato o l’allestimento di spazi dedicati alla danza. In difetto, l’ordine di cessazione è viziato per difetto di istruttoria.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce uno stabilimento balneare in possesso di titolo abilitativo per la somministrazione di alimenti e bevande. Nel corso di un sopralluogo la polizia municipale accertava la presenza di una postazione disk-jockey con casse e luci e di avventori che ballavano, ritenendo integrato un pubblico intrattenimento privo della prescritta SCIA.
Il Comune adottava quindi un’ordinanza con cui, richiamato l’art. 666 cod. pen. depenalizzato, ingiungeva la cessazione immediata dell’attività di spettacolo e trattenimento e applicava le sanzioni pecuniarie. La ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR per la sola parte relativa all’ordine di cessazione, deducendo l’incompetenza del funzionario, la violazione dell’art. 68 T.u.l.p.s. e dell’art. 666 cod. pen. e il difetto di contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. L’ordine di cessazione si distingue dalle sanzioni pecuniarie contestualmente irrogate, non impugnate e sottratte alla giurisdizione amministrativa. Esso costituisce una misura interdittiva di portata cautelare, volta a eliminare nell’immediatezza una situazione di illegalità, riconducibile al genus degli atti di gestione di cui all’art. 107 d.lgs. n. 267/2000. Non opera quindi la competenza sindacale prevista dall’art. 19-bis, comma 2, disp. coord. cod. pen., riferita alle sole sanzioni amministrative in senso stretto, come chiarito da TAR Veneto, sez. III, n. 1971 del 2024.
È invece fondato il secondo motivo. La qualificazione dell’attività in termini di spettacolo o intrattenimento ex art. 68 T.u.l.p.s. non è corretta. La circolare del Ministero degli Interni 21.2.2013, prot. n. 557/PAS/U/003524/135/00 esclude dal regime autorizzatorio gli spettacoli e i trattenimenti musicali allestiti occasionalmente, ove rappresentino attività meramente complementare e accessoria rispetto alla ristorazione.
La semplice presenza di una postazione disk-jockey con casse e luci poteva essere funzionale alla diffusione di musica, regolarmente dichiarata, e costituire attività accessoria alla somministrazione, nel rispetto dell’ordinanza sindacale. Alla qualificazione operata dagli agenti non può attribuirsi valore fidefacente in assenza dell’attestazione di fatti e circostanze idonei a desumere la particolare natura dell’attività.
Per ravvisare la trasformazione di una cena o festa con accompagnamento musicale in pubblico intrattenimento occorrono elementi sintomatici: la programmazione continuativa documentata da locandine e pubblicità, il pagamento del biglietto, l’accesso di un pubblico indiscriminato, l’emissione di musica a volume elevato, il richiamo di un pubblico superiore alla normale capienza dello stabilimento o l’allestimento di specifici spazi per la danza. Il numero di circa duecento partecipanti non è di per sé significativo, né risultano allestiti spazi dedicati.
L’evento non può quindi ritenersi esorbitante rispetto alle attività effettuabili da un medio stabilimento balneare in favore della propria clientela, non necessitando di autonoma autorizzazione di P.S. Il ricorso è accolto sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria e l’ordinanza è annullata limitatamente all’ordine di cessazione. Spese compensate.
Nota della Redazione
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