Opposizione a ricorso straordinario inammissibile se manca la qualifica di controinteressato (TAR Lombardia n. 350 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la nozione di controinteressato al ricorso postula la compresenza di un elemento formale, costituito dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, e di un elemento sostanziale, rappresentato dall’esistenza in capo a quel soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello azionato. Ai fini della legittimazione all’opposizione avverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, e della conseguente trasposizione della controversia in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 48 c.p.a., occorre che la parte opponente sia effettivamente controinteressata. Non integra tale qualità il soggetto titolare di una posizione autonoma che l’eventuale accoglimento del ricorso non sia idoneo a pregiudicare. La sola notifica del ricorso straordinario, frutto di scelta del ricorrente, non basta ad attribuire la qualità di controinteressato. L’opposizione proposta da chi non riveste tale qualità è inammissibile, con restituzione degli atti all’autorità amministrativa per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno nel Comune di Ghedi contiguo al perimetro dell’ATE g39 del nuovo Piano cave della Provincia di Brescia, ne aveva chiesto l’inserimento nell’ambito estrattivo nel corso del procedimento di approvazione del piano. La Provincia aveva respinto l’osservazione, richiamando esigenze di contenimento del consumo di suolo agricolo, la vicinanza di edifici e la tutela di percorsi paesaggistici; la Regione aveva confermato tale esito.

Il ricorrente ha quindi impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato la delibera consiliare di approvazione del Piano cave e gli atti presupposti, limitando l’impugnazione alla parte in cui il piano aveva escluso il proprio terreno dalla perimetrazione dell’ATE. La società titolare dell’ampliamento dell’ATE, disposto dalla Giunta regionale in corso di procedimento, ha proposto opposizione ex art. 48 c.p.a., chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. All’udienza il Collegio ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della carenza di legittimazione all’opposizione in capo alla società.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione officiosamente rilevata e la risolve nel senso dell’inammissibilità della trasposizione. La norma di riferimento è l’art. 48, comma 1, c.p.a., che riconosce la facoltà di opposizione alla parte nei cui confronti sia stato proposto il ricorso straordinario; tale nozione comprende, oltre al resistente, il controinteressato, individuato dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 quale soggetto legittimato a chiedere la decisione in sede giurisdizionale.

Richiamando Cons. St., Sez. IV, n. 1187 del 2023, il TAR ribadisce che la qualità di controinteressato richiede la compresenza dell’elemento formale e di quello sostanziale, cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente. Nel caso concreto difetta il secondo elemento: la società non vanta un interesse specularmente contrapposto a quello del ricorrente.

La ragione è nell’oggetto della domanda. Il ricorso straordinario impugna il piano solo nella parte in cui ha escluso il terreno del ricorrente dalla perimetrazione dell’ATE, senza censurare la parte in cui ha disposto l’ampliamento in favore della società. L’eventuale accoglimento non sottrarrebbe alcuna area a quest’ultima, ma si limiterebbe a estendere l’ambito includendovi terreni nella disponibilità del ricorrente.

Il Collegio trae conferma da due ulteriori argomenti. Anzitutto il contegno processuale della società, che ha essa stessa riconosciuto come le censure non possano caducare il provvedimento nella parte che la riguarda. In secondo luogo la notifica del ricorso straordinario alla società, rimessa alla scelta del ricorrente, non vale a conferirle la qualità di controinteressato, altrimenti l’attribuzione delle posizioni giuridiche dipenderebbe dall’arbitrio della parte (cfr. TAR Brescia n. 848/2024).

Accertata l’inammissibilità dell’opposizione, il TAR dispone ai sensi dell’art. 48, comma 3, c.p.a. la restituzione del fascicolo all’autorità amministrativa per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria, compensando le spese in ragione della complessità delle questioni e della natura processuale della pronuncia, resa su rilievo officioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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