Gara pubblica, accesso agli atti e decorrenza del termine di impugnazione (TAR Puglia n. 554 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici il termine di impugnazione degli atti di gara decorre, per il concorrente, dalla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nel procedimento di verifica dell’anomalia, e non dalla mera pubblicazione dell’aggiudicazione. La valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta. La misura cautelare del divieto di contrarre con la p.a. non integra causa di esclusione automatica ex art. 80, comma 5, lett. f), d.lgs. n. 50/2016 quando abbia avuto durata brevissima ed efficacia cessata prima dell’indizione della gara, per la prevalenza dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il giudizio sui gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 richiede una doppia analisi e resta riservato alla stazione appaltante, salvo manifesta irragionevolezza, gravando sul ricorrente un onere di allegazione concreta.
Il Fatto
La società ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui l’Azienda ospedaliera universitaria consorziale Policlinico di Bari ha aggiudicato, tramite accordo quadro, la gestione dello strumentario chirurgico riutilizzabile, per un importo biennale di € 240.000 oltre IVA. L’aggiudicataria ha conseguito lo stesso punteggio massimo per l’offerta tecnica e un punteggio superiore per quella economica, prevalendo per poco più di 8 punti su 100.
La ricorrente ha dedotto di avere conosciuto l’aggiudicazione solo il 28.5.2024, all’esito del contenzioso per l’accesso agli atti. Ha quindi articolato il gravame in un ricorso introduttivo e tre atti per motivi aggiunti, contestando le valutazioni tecniche, il giudizio di anomalia dell’offerta e la mancata esclusione dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, chiedendo la caducazione dell’accordo quadro e il subentro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera l’eccezione di tardività. L’accertamento sulla pubblicazione nel profilo del committente è rimasto controverso e la concreta possibilità di contestare la gara è emersa per la ricorrente solo dopo l’accesso, ottenuto in forma completa in sede giurisdizionale. Trova applicazione l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 12/2020, richiamato con Cons. Stato, Sez. III, n. 259/2025: il termine decorre dalla conoscenza dei documenti che completano l’offerta o delle giustificazioni sull’anomalia.
Il ricorso introduttivo e il primo atto per motivi aggiunti sono però dichiarati inammissibili per assoluta genericità ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.a., essendo stati proposti in via prudenziale, come riconosciuto dalla stessa ricorrente.
Nel merito delle censure tecniche, il Tribunale condivide l’eccezione di insindacabilità del giudizio della commissione, in mancanza di macroscopici vizi di manifesta erroneità. Le offerte tecniche sono state ritenute ragionevolmente equivalenti; i tempi di inventariazione risultano equipollenti; la maggiore durata della garanzia offerta dalla ricorrente è irrilevante a norma di disciplinare; la formazione è stata valutata anche in termini qualitativi. La ricorrente pretenderebbe in sostanza un abbassamento del punteggio altrui, sostituendo il proprio giudizio a quello dell’organo preposto. Richiamata TAR Campania, Salerno, Sez. I, n. 1493/2018.
Anche la censura sull’anomalia è respinta: la presunta discrepanza nei giustificativi poggia su un erroneo presupposto di fatto, poiché l’inventariazione è funzione del servizio di manutenzione e le voci di costo, il numero complessivo delle ore e il relativo costo sono rimasti invariati. È ammissibile una rimodulazione organizzativa che non alteri gli elementi compositivi dell’offerta.
Quanto all’art. 80, comma 5, lett. f), d.lgs. n. 50/2016, la misura interdittiva cautelare, sospesa dopo pochi giorni e revocata dopo meno di due mesi, ha cessato di avere efficacia prima della domanda di partecipazione e persino dell’indizione della gara. La revoca opera ex nunc, ma nessun effetto pregiudizievole può prodursi per il futuro. La misura non integra causa di esclusione automatica, per la prevalenza di proporzionalità e ragionevolezza (Cons. Stato, Sez. III, n. 2189/2025; TAR Marche n. 433/2024). Le doglianze sulle lett. c), c-ter) ed e) sono generiche e infondate: i fatti sono risalenti e fuori dal triennio rilevante, la stazione appaltante li ha valutati e le esclusioni disposte da altre amministrazioni non impongono obblighi dichiarativi (Cons. Stato, Sez. III, n. 4669/2023; n. 6667/2022; Sez. V n. 6635/2020 e n. 7438/2020). Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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