Piano paesaggistico regionale può imporre prescrizioni d’uso e divieti di edificazione costiera (Cons. Stato n. 5552 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il piano paesaggistico può determinare prescrizioni d’uso omogenee per le aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 d.lgs. n. 42/2004, senza che sia imposta la loro differenziazione per singoli tratti o fondi. Il grado di specificità delle prescrizioni è richiesto dall’art. 143, comma 1, lett. b) e d) solo per i beni dichiarati di notevole interesse pubblico, non per i contesti territoriali individuati per tipo geomorfologico. Il piano può altresì imporre divieti assoluti di edificazione, poiché la disciplina statale non ne fissa profondità ed estensione, rimesse alla discrezionalità amministrativa. Il giudicato della Corte EDU sulla restituzione di un fondo confiscato non è immune dalle sopravvenienze normative e non preclude l’esercizio del potere di pianificazione paesaggistica. La tutela demolitoria resta soggetta ai limiti dell’interesse strumentale e al principio di autosufficienza dell’atto di appello.
Il Fatto
La società appellante è proprietaria di aree nel comune di Bari, ricomprese in un piano di lottizzazione degli anni Novanta. Una vicenda giudiziaria aveva comportato la confisca dei suoli e la loro acquisizione al patrimonio comunale, con successiva demolizione dei fabbricati.
La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva accertato l’arbitrarietà della misura e imposto la restituzione dei terreni, poi disposta con revoca della confisca. La Regione Puglia ha approvato il Piano paesaggistico territoriale, che ha incluso le aree costiere tra i beni paesaggistici con prescrizioni limitative dell’edificazione. La società ha impugnato il piano davanti al TAR Puglia, che ha respinto il ricorso. Propone appello deducendo incompetenza dell’organo, vizi partecipativi, contrasto con il giudicato EDU, difetti della VAS e irragionevolezza delle prescrizioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il motivo sull’incompetenza della Giunta. Lo Statuto regionale non riserva al Consiglio l’approvazione della pianificazione paesaggistica; la competenza residua in capo alla Giunta è coerente con l’art. 121 Cost. e con il coinvolgimento della commissione consiliare in funzione consultiva.
Sul versante partecipativo, la Corte conferma il difetto di legittimazione della parte privata a far valere prerogative degli enti locali. La giurisdizione amministrativa tutela l’interesse strumentale solo se collegato a una posizione giuridica attiva, secondo l’Adunanza plenaria n. 9/2014. La Conferenza programmatica risulta comunque svolta dal provvedimento approvativo, e la documentazione regionale è sempre producibile in appello ex art. 46, comma 2, c.p.a.
Quanto al giudicato della Corte EDU, il Collegio ribadisce che lo Stato conserva libertà nella scelta dei mezzi esecutivi. Il destino urbanistico del suolo non può dirsi cristallizzato: la pianificazione sopravvenuta rispecchia un mutamento della realtà giuridica e non osta alla restituzione del fondo.
Il nucleo decisivo attiene alle prescrizioni d’uso. L’art. 143 d.lgs. n. 42/2004 richiede prescrizioni specifiche solo per i beni di cui alle lettere b) e d), mentre per le aree della lettera c) impone la conservazione dei caratteri distintivi dei contesti territoriali, che legittimamente possono essere regolati in modo unitario. Il divieto assoluto di edificazione rientra nella discrezionalità del pianificatore ed è conforme alla Corte cost. n. 56/1968 e alla Corte cost. n. 172/2018. Nel merito l’art. 45 delle n.t.a. ammette numerosi interventi compatibili. Il motivo sulla VAS è inammissibile per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.a. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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