Termine perentorio per la nota di trascrizione dell’atto unilaterale d’obbligo (C.G.A.R.S. n. 561 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la previsione della delibera comunale che impone la trasmissione dell’atto unilaterale d’obbligo di riduzione dell’indice di edificabilità unitamente alla nota di trascrizione, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla trascrizione stessa, quale condizione per l’iscrizione nel registro dei volumi. Tale onere non è illogico né irragionevole, essendo finalizzato a garantire la celere iscrizione delle modifiche in vista della predisposizione della variante di salvaguardia ambientale, e risulta conforme alla disciplina regolamentare edilizia non impugnata. La violazione del termine non vale a invalidare l’atto, ma preclude l’iscrizione richiesta. La disparità di trattamento lamentata non è adeguatamente provata e, in ogni caso, non può condurre all’annullamento di un atto legittimo solo perché adottato in difformità rispetto a un provvedimento concernente terzi.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un terreno nel Comune di Messina, stipulava in data 17 maggio 2013 un atto unilaterale d’obbligo per la riduzione dell’indice di edificabilità e il cambio di destinazione urbanistica, provvedendo alla trascrizione presso l’Agenzia delle Entrate il 4 giugno 2013. La nota di trascrizione veniva trasmessa al Comune soltanto il 31 ottobre 2018.
Con nota del 13 novembre 2018, il Comune comunicava di non poter procedere all’iscrizione dei diritti edificatori, non essendo stata trasmessa la nota contestualmente all’atto. La ricorrente impugnava la nota e, ove occorresse, il punto 3 della delibera consiliare n. 74/C del 2012. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso con sentenza n. 2787 del 2021. Proponeva quindi appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamata la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015 e la giurisprudenza amministrativa conforme, esamina direttamente i motivi del ricorso introduttivo, riemersi con l’appello nel perimetro del thema decidendum fissato dall’art. 104 c.p.a.
La questione centrale riguarda l’interpretazione del punto 3 della delibera n. 74/C del 2012, che impone la trasmissione dell’atto unilaterale d’obbligo unitamente alla nota di trascrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. L’appellante sosteneva che la perentorietà dovesse riferirsi all’obbligo di trascrivere e non a quello di comunicarne l’avvenuta trascrizione.
Il Collegio ritiene la previsione non illegittima: essa non appare illogica né irragionevole e persegue l’obiettivo di garantire la celere iscrizione delle modifiche nel costituendo registro dei volumi, nelle more della variante di salvaguardia ambientale. Il termine risulta inoltre conforme all’art. 23-ter del regolamento edilizio comunale, non impugnato e introdotto dalla medesima delibera del 2012.
È accertato per tabulas che la nota di trascrizione fu trasmessa oltre cinque anni dopo la trascrizione. Né la ricorrente replica al rilievo secondo cui, con la domanda di concessione edilizia del 2016, erano già state impegnate tutte le particelle oggetto della richiesta di iscrizione. La lamentata disparità di trattamento, invocata in relazione a un diverso provvedimento concernente terzi, non risulta adeguatamente provata e non può comunque fondare l’annullamento di un atto legittimo.
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite e conferma dell’esito sfavorevole del primo grado.
Nota della Redazione
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