Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e revoca del nulla osta all’ingresso (TAR Lombardia n. 409 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse, determinata dal conseguimento in corso di causa dell’utilità sostanziale richiesta, rende improcedibile il ricorso per difetto sopravvenuto della condizione dell’azione. Quando l’Amministrazione, a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, rilascia il titolo richiesto dal lavoratore straniero, l’interesse alla decisione di merito viene meno. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità dei ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, restando compensate le spese. La conferma del patrocinio a spese dello Stato presuppone la non manifesta infondatezza delle domande, da valutarsi anche alla luce dell’esito favorevole della fase cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, otteneva dalla Prefettura il nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato, rilasciato su istanza della società datrice nell’ambito del decreto flussi. Una volta in Italia, il lavoratore apprendeva che la società era stata posta in liquidazione giudiziale. Su tale presupposto l’Amministrazione avviava il procedimento di revoca del nulla osta, culminato nel provvedimento impugnato.
Il ricorrente domandava l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere. Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo il rigetto. Con due distinte ordinanze il Tribunale accoglieva la domanda cautelare, dapprima ai fini del riesame e poi con sospensione dell’esecuzione del provvedimento adottato in sede di riedizione istruttoria, fissando l’udienza di merito. In prossimità dell’udienza la difesa segnalava l’intervenuta conclusione del procedimento con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della segnalazione della difesa circa l’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La circostanza addotta è che, a seguito dell’adozione delle ordinanze cautelari, il procedimento si è concluso con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio in favore del ricorrente di un permesso per attesa occupazione, documentato in allegato al ricorso.
Su questa base il Tribunale ritiene che nessuna ulteriore ragione residui per una decisione del giudizio nel merito. L’utilità sostanziale perseguita con l’impugnazione è stata integralmente conseguita in via amministrativa, per effetto della riedizione dell’azione conseguente alla tutela cautelare. Il giudizio di merito resta così privo di oggetto utile.
Pertanto il Collegio dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti. La statuizione non investe il merito delle censure di violazione di legge ed eccesso di potere originariamente articolate, che restano assorbite dalla sopravvenuta caduta dell’interesse.
Quanto alle spese, il Tribunale ne dispone la compensazione tra le parti, avuto riguardo al complessivo andamento della controversia. Sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già accolta dalla competente Commissione, il Collegio ne conferma il beneficio, considerata la non manifesta infondatezza dei ricorsi. La pronuncia ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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