Variante al piano regionale riserve non lede prima del decreto istitutivo (C.G.A.R.S. n. 557 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La variante al Piano regionale dei parchi e delle riserve è atto generale meramente programmatorio: essa non è idonea, in mancanza dei successivi decreti attuativi, ad ampliare il perimetro della riserva naturale né a inserire il terreno del privato in zona di preriserva. Il proprietario non vanta dunque un interesse attuale e concreto all’impugnazione della sola variante, poiché la lesione si produce solo con il decreto di istituzione che contiene la delimitazione definitiva. Le misure di salvaguardia previste dalla normativa regionale non fondano l’interesse all’impugnazione se il ricorrente non deduce alcuna concreta applicazione delle stesse. Il ricorso proposto avverso la variante è pertanto inammissibile per carenza di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno nel Comune di San Gregorio di Catania, aveva impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il decreto assessorile del 29 agosto 2017 con cui l’Amministrazione regionale aveva modificato il Piano regionale dei parchi e delle riserve, prevedendo l’ampliamento della riserva naturale “Complesso Immacolatelle e Micio Conti” anche su parte della sua proprietà. La vicenda giungeva in prime cure dopo una precedente stagione di contenzioso, conclusa con l’annullamento dei decreti istitutivi e di riperimetrazione del 1998 e del 2006.

Il TAR accoglieva l’eccezione dell’Università degli Studi di Catania e dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di interesse, compensando le spese con l’Amministrazione regionale. Il proprietario proponeva appello, sostenendo l’attualità dell’interesse per il solo inserimento del fondo nella zona di preriserva e per l’operatività delle misure di salvaguardia.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. muove dalla lettura degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 98/1981. Il Piano regionale dei parchi e delle riserve, approvato ai sensi dell’art. 5, è atto generale meramente programmatorio: solo il successivo decreto di istituzione, adottato ai sensi dell’art. 6, contiene la delimitazione definitiva della singola riserva e provvede alla suddivisione del territorio secondo le articolazioni previste dall’art. 8, con la disciplina delle attività e dei divieti operanti in ciascuna zona.

Da qui la conseguenza processuale: il Collegio ritiene irrilevante stabilire in che misura il decreto istitutivo sia vincolato alle determinazioni assunte a monte dal Piano. Ciò che conta è che l’effetto lesivo non si è ancora concretamente prodotto. La variante impugnata, in mancanza dei decreti attuativi, non è di per sé idonea ad ampliare il perimetro della riserva né a inserire il terreno dell’appellante in zona B di preriserva.

Il C.G.A.R.S. esamina poi il profilo delle misure di salvaguardia. Riconosce che, ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3, della legge regionale n. 71/1995, la sola approvazione del Piano comporta l’applicazione del vincolo paesaggistico e del divieto di realizzare opere che alterino in modo significativo il paesaggio della preriserva o rechino pregiudizio agli equilibri ambientali. Tali prescrizioni, tuttavia, non bastano a fondare l’interesse: l’appellante non ha dedotto alcuna lesione concreta, non risultando che l’Amministrazione gli abbia vietato la realizzazione di opere in forza delle norme di salvaguardia.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado va dunque confermata e l’appello respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Ateneo catanese, mentre la compensazione con l’Assessorato regionale è giustificata da motivi equitativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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