Prelievo ATM con PIN corretto e custodia gravemente colposa escludono il rimborso (ABF Collegio di Torino n. 4425 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di carte di debito, la prova della corretta autenticazione a doppio fattore dell’operazione contestata costituisce l’antecedente logico rispetto alla dimostrazione della colpa grave dell’utente, secondo la sequenza graduata dell’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010. Assolto il primo onere, il prestatore di servizi di pagamento è esonerato da responsabilità quando l’uso indebito del dispositivo sia riconducibile al comportamento gravemente colposo dell’utilizzatore rispetto agli obblighi di custodia posti dall’art. 7 del d.lgs. n. 11/2010. Integra colpa grave lasciare la carta e il PIN incustoditi all’interno di un’auto aperta, parcheggiata in un luogo pubblico caratterizzato dal transito indistinto di persone. Il brevissimo intervallo tra il furto e il prelievo, unito alla digitazione corretta del PIN al primo tentativo, fa presumere che il codice fosse conservato insieme alla carta.

Il Fatto

La ricorrente, pensionata con reddito minimo, ha subito il furto dello zaino riposto sul sedile posteriore dell’auto mentre, nel parcheggio di un supermercato, caricava la spesa nel bagagliaio. Nello zaino erano contenuti la carta bancomat e il PIN. Circa dieci-dodici minuti dopo è stato effettuato un prelievo ATM di € 2.000,00, importo che ha persino superato la disponibilità sul conto, generando uno scoperto poi ripianato.

Dopo il reclamo, riscontrato negativamente dall’intermediario, la cliente ha adito l’ABF chiedendo il rimborso. Sosteneva che la banca non avesse rispettato il limite di prelievo di € 250,00 in passato richiesto e che la nuova carta fosse stata emessa senza reimpostare quel massimale, senza informarla. L’intermediario ha chiesto il rigetto, invocando la colpa grave della cliente e l’assenza di carenze nei sistemi di sicurezza.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2). Richiamando la posizione consolidata dell’ABF, il Collegio ribadisce che il regime probatorio è ispirato al principio del rischio d’impresa: i rischi statisticamente prevedibili legati ai servizi di pagamento gravano sul prestatore, che può ribaltarne il costo sulla massa degli utenti (così Collegio di coordinamento n. 3498/2012).

La sequenza probatoria dell’art. 10 del d.lgs. 11/2010 è precisa e graduata. Il prestatore deve anzitutto dimostrare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione e l’assenza di malfunzionamenti; solo dopo, a fini di esonero, deve provare il comportamento fraudolento, doloso o gravemente colposo dell’utilizzatore. Nel caso concreto il prelievo è stato eseguito con carta originale dotata di microchip e con digitazione del PIN, con esiti positivi dei controlli (Card, PIN ed EMV verification). Il Collegio ritiene così assolta la prova dell’autenticazione a due fattori.

Passando al secondo gradino, il Collegio valorizza le stesse ammissioni della ricorrente: la carta e il PIN erano custoditi insieme, nello zaino lasciato nell’auto aperta in un parcheggio pubblico. Richiamando i propri precedenti (Collegio di Torino n. 6628/2022, n. 1645/2021, n. 14026/2018) e la decisione Collegio di Milano n. 8262 del 6 maggio 2020, i giudici qualificano tale condotta come gravemente colposa, contraria agli obblighi di custodia dell’art. 7.

Il Collegio esclude poi che l’età avanzata della ricorrente valga a scriminare la colpa, richiamando Collegio di Torino n. 6146/2022: la scelta di un metodo di pagamento alternativo al contante comporta l’accettazione dei rischi connessi. Quanto al brevissimo lasso di tempo tra furto e prelievo, la digitazione corretta del PIN al primo tentativo rende implausibile l’estrazione per tentativi e fa presumere la conservazione del PIN insieme alla carta (in linea con Collegio di coordinamento n. 5304/2013). Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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