Prova della data di realizzazione dell’abuso e onere del ricorrente nel condono (Cons. Stato n. 5851 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio l’onere di provare la data di realizzazione dell’opera abusiva grava su chi ha commesso l’abuso, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e non può essere assolto con una autodichiarazione del legale rappresentante della società interessata, non corroborata da riscontri oggettivi. La sola deduzione di concreti elementi di prova da parte dell’interessato trasferisce all’amministrazione l’onere della prova contraria. Le norme sul condono hanno natura derogatoria ed eccezionale e vanno interpretate in senso stretto. Il diniego di autorizzazione paesaggistica è adeguatamente motivato quando esplicita le premesse e l’iter logico seguito, indicando le disposizioni vincolistiche e le valenze paesistiche compromesse. Il divieto di nova in appello opera solo nei confronti dell’originario ricorrente.

Il Fatto

Il Ministero della cultura impugna la sentenza con cui il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, ha accolto il ricorso di una società avverso il diniego di autorizzazione paesaggistica richiesta in via postuma, ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, in relazione a una domanda di condono presentata ai sensi della legge n. 47/1985 per un’unità abitativa a uso turistico-ricettivo realizzata senza titolo in area vincolata.

Il provvedimento di diniego era stato adottato dall’Unione dei Comuni sulla base del parere negativo della Soprintendenza. Il giudice di prime cure aveva ritenuto provata la realizzazione dell’opera in epoca anteriore all’entrata in vigore della l.r. Puglia n. 56/1980, valorizzando una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale e la relazione tecnica allegata alla domanda di condono, e aveva ravvisato un difetto di motivazione del provvedimento soprintendentizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità delle contestazioni ministeriali per violazione del divieto di nova in appello. L’eccezione è infondata: il divieto di cui all’art. 104, comma 1, cod. proc. amm. si applica al solo originario ricorrente, non alle altre parti del processo, che potrebbero non essersi costituite nel grado precedente. La resistente aveva peraltro omesso di depositare le immagini aerofotografiche richiamate nell’atto di appello.

Sul primo profilo, la Corte rileva che la questione dell’epoca di realizzazione non era stata dedotta con il ricorso introduttivo, ma introdotta solo con un deposito successivo e con una memoria in prossimità dell’udienza. Si trattava dunque di un motivo nuovo, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per decorso dei termini di cui agli artt. 29 e 43 cod. proc. amm.

Nel merito, la dichiarazione sostitutiva proveniente dallo stesso legale rappresentante non è idonea, da sola, a provare l’anno di ultimazione dell’opera. La Corte richiama il principio per cui l’onere probatorio grava sull’autore dell’abuso, mentre solo la deduzione di concreti elementi di riscontro trasferisce l’onere contrario in capo all’amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1222/2022). Decisivo è il contrasto tra il 1978 indicato nella dichiarazione e il 1982 riportato nel quadro “F” della domanda di condono. Neppure la relazione tecnica è sufficiente, evocando genericamente gli “anni successivi” al 1974.

Quanto al secondo profilo, la Corte esclude il difetto di motivazione del parere soprintendentizio, che descrive tipologia dell’intervento, ubicazione, violazione dell’art. 51, lett. f), l.r. n. 56/1980 e delle NTA del PUTT/P, e il contrasto con le valenze paesistiche della zona costiera. La motivazione resta sufficiente anche ove si negasse la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, imponendo in tal caso una valutazione di merito dell’autorità preposta.

La Sezione richiama infine il principio per cui il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di trecento metri dal demanio marittimo rientra tra i vincoli preclusivi del condono ex art. 33 della legge n. 47/1985, con irrilevanza delle modifiche successive del regime vincolistico. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado; le spese del doppio grado sono poste a carico della società soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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