Sedi farmaceutiche, la planimetria vidimata prevale su quella priva di autenticazione (Cons. Stato n. 5852 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di individuazione dell’ambito di pertinenza delle sedi farmaceutiche, la planimetria allegata alla delibera comunale istitutiva che rechi il timbro dell’ente e la vidimazione del dirigente, e che risulti corrispondente a quella trasmessa a suo tempo alla Regione e all’Ordine dei farmacisti, prevale sulla planimetria priva di autenticazione prodotta a sostegno dell’autorizzazione regionale all’apertura. Il criterio della mezzeria opera soltanto quando gli atti comunali abbiano esattamente specificato i numeri civici della via di pertinenza di una sede, appartenendo gli altri numeri civici a diversa zona. La delibera comunale di istituzione della sede non assume portata lesiva autonoma ove i suoi effetti siano contestati solo nella fase applicativa, cosicché la sua mancata impugnazione non travolge l’impugnazione del provvedimento regionale autorizzativo.
Il Fatto
Una società titolare di farmacia impugna davanti al TAR Campania-Napoli i provvedimenti con cui il Comune di Pompei e la Regione Campania hanno consentito l’apertura di una nuova sede farmaceutica all’esito del concorso straordinario per soli titoli. La ricorrente assume che la via ove è collocata la nuova farmacia appartenga al proprio ambito di pertinenza e non a quello della concorrente.
Il TAR, con sentenza n. 1760 del 4 marzo 2025, dichiara inammissibili il ricorso principale e il secondo ricorso per motivi aggiunti e accoglie il primo ricorso per motivi aggiunti, annullando il decreto dirigenziale regionale n. 154 dell’8 aprile 2024. La società assegnataria appella, ottenendo in sede cautelare la sospensione degli effetti della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, con cui l’appellante sostiene che la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale avrebbe dovuto travolgere anche il primo ricorso per motivi aggiunti, in ragione del rapporto di presupposizione tra la delibera comunale istitutiva e il decreto regionale autorizzativo. La delibera comunale non ha mai assunto nei confronti dell’appellata alcun effetto direttamente lesivo: oggetto di contestazione è semmai la corretta applicazione di quella delibera in sede di autorizzazione all’esercizio.
Quanto al secondo motivo, concernente l’asserita tardività dell’impugnativa dei provvedimenti comunali di approvazione e adeguamento della pianta organica delle sedi, la censura non è fondata. La delibera istitutiva non aveva portata immediatamente lesiva, essendo contestata la sua applicazione concreta.
Sul motivo centrale il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione secondo cui, dopo la riforma del 2012, il concetto di pianta organica è superato: non è più richiesta una rigorosa perimetrazione del territorio, essendo sufficiente la mera indicazione della località o zona in cui è ubicata la farmacia, con funzione di mero strumento di localizzazione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6141 del 2024; n. 613 del 2018). La previsione di una planimetria non ne comporta la prevalenza sul dato descrittivo dei luoghi (n. 6112 del 2021).
Nel caso concreto, la delibera comunale include espressamente la via contestata nella tabella della zona di pertinenza della ricorrente in primo grado. Il TAR ha correttamente ritenuto attendibile la planimetria consegnata dall’Ordine dei farmacisti — munita di timbro e vidimazione e trasmessa a suo tempo dal Comune — perché verificata dalla stessa Regione come corrispondente a quella trasmessa a ridosso dell’adozione della delibera. Le due planimetrie sono diverse: quella prodotta dal Comune colloca la via al confine, quella vidimata la pone al centro della zona dell’appellata.
Perde consistenza, pertanto, la doglianza sull’applicabilità del criterio della mezzeria: acclarato che la via è interna alla zona dell’appellata, il criterio opera solo ove gli atti comunali abbiano esattamente specificato i numeri civici (Cons. Stato, Sez. III, n. 1976 del 2020; n. 5096 del 2022). L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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