Ottemperanza al premio anti-esodo: cessata materia dopo il pagamento integrale (Cons. Stato n. 5969 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere presuppone la prova dell’avvenuta integrale esecuzione del giudicato. Quando l’Amministrazione produca la documentazione contabile e le comunicazioni di pagamento che attestino l’integrale soddisfacimento della pretesa e chiariscano i criteri di calcolo adottati, la domanda di ottemperanza non può essere accolta sulla base della sola generica doglianza circa l’assenza di ulteriori spiegazioni. Spetta al creditore contestare in modo specifico i criteri esplicitati, non ribaltare sull’Amministrazione l’onere di provare la satisfattività delle scelte compiute. La produzione della prova solo dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese dell’Amministrazione.
Il Fatto
I ricorrenti, ufficiali in quiescenza delle Forze armate, hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Seconda n. 3642 del 5 marzo 2024. Quella pronuncia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 216 del 2023, aveva riconosciuto il diritto al c.d. premio anti-esodo di cui all’art. 2261 d.lgs. n. 66/2010, demandando al Ministero il calcolo delle singole spettanze entro novanta giorni.
Decorso inutilmente il termine, gli interessati hanno attivato il commissario ad acta. A fronte di pagamenti inizialmente limitati al 50% del dovuto, hanno proposto ricorso per ottemperanza lamentando violazione ed elusione del giudicato. Nelle more dell’udienza il Ministero ha corrisposto l’ulteriore 50%, così che i ricorrenti hanno ammesso il pagamento residuo, insistendo tuttavia sulla mancata specificazione del calcolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che i riscontri prodotti dall’Amministrazione documentano per tabulas l’avvenuta ottemperanza al giudicato. Le comunicazioni degli enti di Forza armata, con i relativi prospetti riepilogativi, specificano le azioni poste in essere in favore di ciascun beneficiario e il percorso interpretativo seguito nel calcolo delle spettanze.
La Sezione ricostruisce l’origine dell’originaria impostazione prudenziale, consacrata nella nota circolare del 17 luglio 2024. Essa rispondeva alla necessità di sciogliere i dubbi sulla portata della pronuncia di incostituzionalità, che nulla dice sulla “storicità” della norma ripristinata e ne determina la sola reviviscenza. Da qui il problema della dimidiazione degli importi disposta dall’art. 1, comma 260, legge n. 190/2014.
Il revirement interpretativo si è fondato sull’intervento chiarificatore della giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato, sez. II, n. 4522 del 2024 — e sul parere dell’Avvocatura generale del 17 settembre 2024. Da quella data l’Amministrazione ha rivisto le posizioni dei ricorrenti, riconoscendo il residuo 50%. Il Comando logistico dell’Aeronautica ha inoltre chiarito che per due ricorrenti l’importo resta quello già dimezzato dalla legge istitutiva del premio (legge n. 42/2000), per l’età posseduta all’entrata in vigore della stessa; per gli altri il premio è integrale. Quanto a un ulteriore ricorrente, la posizione è in corso di definizione presso l’ultimo ente di servizio.
Su tali criteri, esplicitati e documentati, gli interessati non hanno mosso censure specifiche: la rivendicazione di imprecisate spiegazioni aggiuntive è inammissibile. Non è possibile, osserva il Collegio, ribaltare sull’Amministrazione l’onere della prova della satisfattività delle scelte operate. Ne consegue la dichiarazione di cessata la materia del contendere. La produzione della documentazione solo dopo la proposizione del ricorso giustifica però la condanna alle spese, liquidate in complessivi euro 4.000 oltre accessori, C.P.A. e rimborso del contributo unificato, a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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