Perdita del grado per rimozione legittima nonostante ludopatia nel procedimento disciplinare (TAR Campania n. 1266 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La perdita del grado per rimozione irrogata all’esito di procedimento disciplinare di stato a seguito di condanna penale è espressione di ampia discrezionalità dell’amministrazione militare. La patologia psichica riconosciuta in sede penale come vizio parziale di mente non esclude, di per sé, la gravità del fatto sul piano disciplinare, né impone una sanzione conservativa, ove le condotte siano reiterate, fraudolente e produttive di ingente danno all’amministrazione. Il termine di 270 giorni per la conclusione del procedimento, posto dall’art. 1392, comma 3, cod. ord. mil., decorre non dalla pubblicazione della sentenza di cassazione, ma dal giorno in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza divenuta irrevocabile. Il termine di 90 giorni di cui all’art. 1392, comma 4, cod. ord. mil. è interrotto da qualunque atto, anche endoprocedimentale, che manifesti la volontà di portare a conclusione il procedimento.
Il Fatto
Un Primo Maresciallo dell’Esercito Italiano impugna il decreto ministeriale con cui, all’esito del procedimento disciplinare, gli è stata inflitta la perdita del grado per rimozione e la conseguente cessazione del rapporto di impiego. L’atto trae origine da una condanna per truffa continuata pluriaggravata, commessa tra il giugno 2014 e l’ottobre 2017 nella gestione di somme affidategli, con falsificazione di documentazione contabile e informatica.
Il ricorrente censura il difetto di motivazione, l’eccesso di potere, la violazione dei termini dell’azione disciplinare e del diritto di difesa, deducendo anche l’incidenza della patologia da cui è affetto. L’istanza cautelare è respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, richiamando integralmente la valutazione già espressa in sede cautelare. Sul primo motivo osserva che il provvedimento è congruamente e logicamente motivato, anche per relationem, mediante il rinvio alla sentenza penale di condanna, alla relazione finale dell’Ufficiale Inquirente e al verbale della Commissione di Disciplina. La patologia sofferta non è idonea ad escludere la gravità dei fatti, considerati l’ingente danno, le modalità fraudolente e la reiterazione delle condotte.
Sul secondo motivo il Tribunale chiarisce che l’art. 1392, comma 1 e comma 3, cod. ord. mil. àncora il dies a quo al giorno in cui l’amministrazione ha conoscenza integrale della sentenza irrevocabile, e non alla pubblicazione della pronuncia di legittimità. Poiché tale conoscenza è pacificamente intervenuta il 09/05/2023, la contestazione degli addebiti del 26/05/2023 e il provvedimento finale del 29/12/2023 rispettano i termini di 90 e 270 giorni.
Sul terzo motivo la Corte ribadisce che, per interrompere il termine di 90 giorni, è sufficiente ogni atto con cui l’amministrazione esprima la volontà di proseguire, ancorché di natura endoprocedimentale e di rilievo interno. Nella specie la convocazione della seduta e i successivi differimenti integrano tale interruzione.
Sul quarto motivo, l’errore materiale contenuto nell’ordine di inchiesta — che richiamava il peculato invece della truffa — è stato prontamente rettificato e non ha inciso sulla regolarità della procedura. Sul quinto motivo, richiamando l’art. 1355, comma 1, cod. ord. mil. e la giurisprudenza amministrativa, il Collegio conferma che il sindacato sulla sanzione è limitato alle figure sintomatiche dell’eccesso di potere e che la misura irrogata è ragionevole e proporzionata. Quanto al diritto di difesa, il termine della circolare ministeriale non è perentorio e all’interessato è stata offerta la possibilità di un ulteriore termine, non utilizzato.
Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio e con ordine di oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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