Ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 603 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che agisce per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo deve documentare la rituale notifica del titolo all’Amministrazione debitrice e l’inutile decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Verificati tali presupposti, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato e le assegna un termine per il pagamento. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza nomina fin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, e accoglie la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il commissario è richiamato al rispetto del termine di presentazione della domanda di liquidazione del compenso previsto dall’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, che decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Ragusa il decreto ingiuntivo n. 193/24 del 19.04.2024, con il quale è stato ingiunto al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa il pagamento di € 2.446,14, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Il decreto, notificato all’Amministrazione in pari data e non opposto, è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 2442/2024 del 18.06.2024.

Nonostante il titolo, l’ente intimato non ha corrisposto quanto dovuto. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, con condanna alle spese. L’Amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del procedimento e l’attualità dell’inottemperanza. Il titolo risulta non eseguito e la sua notifica presso la sede dell’ente è documentata alla data del 19.04.2024. Da quel momento decorre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che risulta ampiamente spirato rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 24.09.2024.

Su queste basi il ricorso è dichiarato fondato e accolto. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme specificate nel titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ragusa, con facoltà di delega ad altro funzionario qualificato. L’ausiliario provvederà, su istanza della parte interessata e in un ulteriore termine di sessanta giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale richiama poi il commissario al rispetto del termine dell’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

È altresì accolta la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., sussistendone tutti i presupposti. Il Collegio liquida gli interessi legali sulle somme spettanti al ricorrente, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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