Diniego di permesso di costruire plurimotivato e silenzio assenso non formatosi (Cons. Stato n. 10012 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire che si fondi su una pluralità di ragioni ostative è legittimo quando anche una sola di esse, autonomamente sufficiente, risulti fondata. La sopravvenuta impossibilità di realizzare un’opera di urbanizzazione cui è condizionata la potenzialità edificatoria integra valido motivo di rigetto. Il silenzio assenso non si forma quando la domanda sia corredata da un atto d’obbligo inesigibile perché sottoscritto da soggetto diverso dal proprietario proponente, restando l’atto tamquam non esset. Il rinvio per relationem al verbale della conferenza di servizi consente di apprezzare compiutamente i profili ostativi e assicura il rispetto dei diritti di partecipazione.

Il Fatto

Una società immobiliare chiede al Comune il rilascio di un permesso di costruire per un edificio residenziale previsto da una scheda di trasformazione del regolamento urbanistico. Il titolo originario, rilasciato ai precedenti proprietari, era decaduto per mancato inizio dei lavori entro il termine, e la decadenza non è stata impugnata. La nuova istanza, presentata dalla società subentrata, allega il medesimo atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dalle precedenti comproprietarie, con cui ci si impegnava, tra l’altro, a realizzare una rotatoria in territorio di altro Comune.

Il Comune respinge l’istanza richiamando il parere della conferenza di servizi. Il TAR Toscana, con la sentenza n. 9/2020, riconosce la legittimità del diniego per difetto di conformità urbanistica, collegato alla mancata realizzazione della rotatoria e alla decadenza delle previsioni edificatorie. La società appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro fattuale: la decadenza del titolo originario è avvenuta per fatto dei danti causa dell’appellante ed è incontroversa. Nelle more della nuova domanda è intervenuta una modifica della normativa urbanistica regionale, cui ha fatto seguito la delibera comunale che ha collocato l’area esterna al perimetro del territorio urbanizzato. L’appellante non dimostra l’illegittimità di tale delibera.

Il diniego impugnato è qualificato come atto plurimotivato, perché richiama per relationem il verbale della conferenza di servizi. In esso si afferma che le potenzialità edificatorie della scheda sono connesse alla realizzazione di opere di urbanizzazione di rilevanza e complessità, necessarie alla funzionalità del lotto e al raccordo con l’edificato del Comune confinante: riferimento univoco, secondo il Collegio, alla rotatoria.

Tale causa ostativa è sufficiente a sorreggere il diniego, perché la necessità dell’opera non poteva più essere soddisfatta dall’atto unilaterale allegato alla domanda: esso era stato sottoscritto da soggetto diverso dalla società proponente, solo rappresentata dalla precedente comproprietaria che aveva assunto l’obbligo. L’attività pianificatoria divenuta necessaria è risultata a sua volta impossibile per le sopravvenienze urbanistiche che hanno interessato anche il Comune confinante, sopravvenienze rese temporalmente possibili proprio dalla decadenza del titolo originario, addebitabile alla dante causa dell’appellante.

Da qui la reiezione del primo motivo. Le censure riferite a profili diversi della motivazione restano irrilevanti, perché il diniego trova idonea base giuridica nel profilo della rotatoria. Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude la formazione del silenzio assenso: il termine non aveva iniziato a decorrere, essendo stato allegato un impegno alla realizzazione delle opere infrastrutturali inesigibile e dunque tamquam non esset. Il diniego, inoltre, riportava in motivazione il rinvio al verbale della conferenza di servizi, che aveva individuato i profili ostativi, risultando corretto sviluppo del procedimento nel rispetto dei diritti di partecipazione.

L’appello è pertanto respinto. La complessità e non univocità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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