Sospensione dei lavori di cantiere e obbligo di interlocuzione procedimentale (TAR Toscana n. 605 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che dispone la sospensione dei lavori di un cantiere per salvaguardare un interesse pubblico concorrente — nella specie il regolare svolgimento dell’anno scolastico — non può adottare il provvedimento senza alcuna interlocuzione con il soggetto titolare dell’intervento edilizio. L’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento integra eccesso di potere quando impedisce all’interessato di rappresentare soluzioni alternative idonee a contemperare gli interessi in conflitto. Il contemperamento degli interessi impone infatti di verificare, prima della decisione, l’esistenza di modalità esecutive dei lavori non interferenti con l’attività didattica, quali l’esecuzione in orario extrascolastico. Il giudice amministrativo annulla il provvedimento che, anticipando la sospensione, si sottragga a tale confronto procedimentale.

Il Fatto

Nell’ambito di un programma regionale di edilizia residenziale pubblica, una cooperativa aveva partecipato all’avviso comunale per il recupero edilizio di immobili pubblici in disuso, risultando utilmente collocata in graduatoria per un fabbricato nel Comune di Firenze. Dopo la sottoscrizione della convenzione e la cessione in comodato delle unità immobiliari interessate, la cooperativa avviava il cantiere di autorecupero per la realizzazione di otto alloggi.

Una porzione del piano terreno dello stesso immobile era concessa in uso temporaneo alla Città metropolitana per ospitare classi di un liceo scientifico. In vista del rinnovo della concessione per l’anno scolastico successivo, la Giunta comunale adottava un atto di indirizzo per sospendere i lavori fino alla conclusione dell’anno scolastico, e il dirigente disponeva l’interruzione del cantiere entro dieci giorni. La cooperativa impugnava il provvedimento dirigenziale e la deliberazione di indirizzo, deducendo eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’analisi sulla censura procedimentale, ritenendola fondata e assorbente rispetto agli ulteriori profili. Il provvedimento impugnato era stato adottato sul presupposto dell’interesse pubblico prioritario al regolare avvio dell’anno scolastico, con sospensione dei lavori disposta prima dell’inizio delle lezioni.

Il punto decisivo è che la sospensione è stata deliberata senza alcuna interlocuzione con la cooperativa interessata al progetto di recupero. Se fosse stato consentito alla parte di esporre le proprie ragioni, l’amministrazione avrebbe potuto valutare soluzioni alternative per conciliare la prosecuzione dei lavori con lo svolgimento delle lezioni.

La Corte valorizza la disponibilità manifestata in giudizio dalla ricorrente a eseguire i lavori nel pomeriggio o nel fine settimana, in concomitanza con l’assenza degli studenti. Tale modalità esecutiva avrebbe evitato qualsiasi interferenza tra l’attività di cantiere e quella scolastica, dimostrando che il sacrificio imposto all’interesse privato eccedeva quanto necessario.

L’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento assume dunque rilievo sostanziale, non meramente formale: essa ha precluso la rappresentazione di un assetto esecutivo compatibile con entrambi gli interessi. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza, sono poste a carico del Comune e dell’amministrazione scolastica controinteressata, liquidate in duemila euro oltre accessori, con rimborso del contributo unificato gravante in solido sulle controparti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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