Accesso agli atti della procedura di immissione in ruolo dei docenti (TAR Campania n. 2727 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure selettive per l’immissione in ruolo del personale docente, il candidato graduato che non risulti destinatario della nomina pur in presenza di posizione deteriore di altri aspiranti vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti della procedura. Non opera l’esclusione di cui all’art. 24 l. n. 241/1990, poiché i candidati, partecipando alla selezione, acconsentono alla comparazione dei rispettivi titoli e non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico, salvo effettive esigenze di riservatezza da valutare in concreto. Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso integra diniego tacito illegittimo, con conseguente annullamento e accertamento del diritto alla visione e all’estrazione di copia.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Napoli, prima fascia, classe di concorso ADMM, con punteggio di 182 e posizione n. 40, partecipava alla procedura di nomina finalizzata all’immissione in ruolo indetta ai sensi dell’art. 59 d.l. n. 73/2021 e del d.l. n. 44/2023. All’esito della pubblicazione del bollettino, la ricorrente rilevava di non essere stata destinataria di alcuna nomina, pur risultando nominati docenti collocati in posizione deteriore nella medesima graduatoria e assegnati presso sedi da lei indicate.
A fronte di tale anomalia, inoltrava istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e 25 l. n. 241/1990, chiedendo la documentazione relativa ai docenti risultati assegnatari. L’Amministrazione lasciava decorrere il termine di trenta giorni senza riscontro. La ricorrente impugnava dunque il silenzio, chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso e l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare la questione della legittimazione passiva dei controinteressati. Richiamando la giurisprudenza della stessa Sezione, il Collegio osserva che nelle procedure concorsuali i documenti dei candidati escono dalla sfera personale degli stessi una volta acquisiti al procedimento. I partecipanti non assumono, di regola, la veste di controinteressati in senso tecnico, salvo particolari esigenze di riservatezza. Ne deriva che la mancata integrale intimazione dei concorrenti non arreca loro pregiudizio.
Nel merito, il Tribunale rileva che l’istanza ostensiva risponde a un interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente. La richiesta è finalizzata a verificare se nella propria sfera giuridica si siano prodotti pregiudizi riconducibili alla valutazione dei titoli altrui. L’accesso, inoltre, risponde all’interesse generale alla tutela dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
Il Collegio esclude che ricorra alcuna delle ipotesi di esclusione tassativamente previste dall’art. 24 l. n. 241/1990. Il silenzio serbato dall’Amministrazione risulta pertanto lesivo del diritto di accesso, con conseguente illegittimità del diniego tacito formatosi.
Sul piano processuale, il Tribunale valorizza il comportamento delle Amministrazioni resistenti. Esse, già destinatarie di due ordini istruttori, non hanno adempiuto né argomentato alcunché sulle ragioni del diniego. Il Collegio richiama l’art. 64, comma 4, c.p.a., che consente di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti. Tale inerzia rafforza la fondatezza dell’accoglimento.
Il ricorso è dunque accolto. Il Tribunale annulla il silenzio-rigetto e accerta il diritto della ricorrente alla visione e all’estrazione di copia dei documenti richiesti, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.
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Nota della Redazione
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