Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 613 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta se l’Amministrazione abbia dato integrale esecuzione al giudicato e, rilevata la parzialità dell’adempimento, ordina l’esecuzione delle prestazioni ancora dovute entro un termine perentorio. La circostanza che l’Amministrazione abbia eseguito una parte del comando contenuto nella sentenza non esclude l’ottemperanza per la parte residua. Ove il termine assegnato decorra infruttuosamente, il giudice nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’Amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il Tribunale di Livorno, sezione lavoro, con sentenza n. 60 del 15.02.2023, aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2020/21, per l’importo di 500,00 euro annui, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione. La sentenza, notificata il 20.02.2023, era passata in giudicato il 20.08.2023.

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione limitatamente alla sorte capitale, essendo già avvenuto il pagamento dei compensi professionali. Ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, il pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza: la formazione del giudicato sulla sentenza del giudice del lavoro e la mancata integrale esecuzione del comando in essa contenuto. Dagli atti non risulta che il Ministero abbia adempiuto alla parte relativa all’accertamento del diritto alla carta docente e alla conseguente condanna a metterla a disposizione.

Il TAR ha quindi escluso che l’esecuzione parziale possa ritenersi satisfattiva. L’adempimento degli obblighi nascenti dal giudicato non è stato completo, perché resta ineseguita la prestazione relativa alla carta docente per gli anni scolastici indicati. Il pagamento dei soli compensi professionali non esaurisce il contenuto del titolo esecutivo.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria dell’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato nel senso indicato in motivazione. Al Ministero è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere alle attività di esecuzione.

Il Collegio ha inoltre nominato il Prefetto di Livorno, con facoltà di delega, quale commissario ad acta: ove il termine di trenta giorni decorra infruttuosamente, il commissario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza integrale nel successivo termine di 60 giorni. L’esecuzione sostitutiva è quindi configurata come eventuale e successiva all’inerzia dell’Amministrazione.

Le spese di giudizio sono state liquidate in 1.000,00 euro, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e il Ministero è stato condannato anche al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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