Servizi analoghi e non identici nel requisito di capacità tecnica (TAR Toscana n. 505 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il requisito di capacità tecnica e professionale riferito all’esecuzione di servizi analoghi non può essere inteso come richiesta di servizi identici a quelli posti a base della procedura. Le esperienze pregresse, se non coincidenti con l’oggetto dell’appalto, devono essere valutate secondo un criterio di analogia o inerenza, in funzione del contemperamento tra l’esigenza di selezionare un operatore qualificato e il principio di massima partecipazione. La stazione appaltante non è legittimata ad assimilare impropriamente i due concetti né a restringere la concorrenza. Le valutazioni delle offerte tecniche, nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica della commissione e sono sindacabili solo per macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta.
Il Fatto
Una cooperativa sociale partecipava alla procedura indetta dal Comune di Terranuova Bracciolini, quale stazione appaltante, per l’affidamento in tre lotti dei servizi semiresidenziali ed educativi e di inserimento lavorativo in favore di persone con disabilità nell’Ambito territoriale sociale Valdarno. Con riferimento al lotto 2, relativo ai servizi semiresidenziali con messa a disposizione di un immobile, la ricorrente si classificava seconda con 92,44 punti, mentre la procedura era aggiudicata alla controinteressata con 96,36 punti.
La ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale di aggiudicazione e i verbali di gara, deducendo in primo luogo la mancanza in capo all’aggiudicataria del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.4 del disciplinare, per avere questa indicato nel D.G.U.E. servizi che sarebbero riconducibili all’assistenza domiciliare e non a quella semiresidenziale. Con un secondo motivo contestava il punteggio attribuito all’offerta tecnica e, in via subordinata, la stessa lex specialis per il ruolo secondario assegnato alla struttura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui, quando la gara richieda esperienze inerenti all’oggetto dell’appalto, le pregresse esperienze non identiche devono comunque essere collegate secondo un criterio di analogia o inerenza. Richiama quindi il principio per cui la stazione appaltante non può escludere i concorrenti privi di tutte le attività oggetto dell’appalto né assimilare il concetto di servizi analoghi a quello di servizi identici, perché la ratio della clausola è contemperare la selezione di un operatore qualificato con la massima partecipazione.
Passando all’esame della l.r. 24 febbraio 2005, n. 41, il Tribunale ritiene manifestamente inconferente il richiamo all’art. 21, che disciplina il regime autorizzatorio delle strutture, ed errato quello all’art. 52, dettato in materia di politiche sociali integrate per le famiglie. La disposizione pertinente è invece l’art. 55, che ricomprende nella rete dei servizi per le persone con disabilità tanto il potenziamento dei servizi domiciliari quanto quello dei servizi diurni e semiresidenziali, senza porre steccati tra le tipologie di intervento. Nella stessa prospettiva si colloca l’art. 9 della l.r. 18 ottobre 2017 n. 60, che valorizza il progetto di vita della persona con disabilità come integrazione complessiva dei servizi.
Il Collegio esamina poi i precedenti invocati dalla ricorrente e ne rileva l’estraneità: la pronuncia del Cons. Stato n. 8873 del 2019 riguarda servizi identici e non analoghi, quella del Cons. Stato n. 9139 del 2022 non consente di individuarne la ratio decidendi, mentre la n. 1632 del 2020 attiene ai requisiti minimi delle strutture residenziali. Poiché la controinteressata ha dimostrato che le prestazioni dichiarate comprendevano interventi di gruppo e di inserimento scolastico e lavorativo, il requisito deve ritenersi sussistente.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ribadisce che le valutazioni tecniche sfuggono al sindacato di merito salvo macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta. Le censure sulla superficie, sul giardino e sull’ubicazione dell’immobile non trovano riscontro nei criteri di attribuzione del punteggio e si risolvono in un inammissibile sindacato sul merito. Non è illogica, infine, la scelta di privilegiare la qualità delle prestazioni rispetto alle caratteristiche della struttura, essendo sufficiente la verifica dei requisiti minimi del d.P.G.R. 9 gennaio 2018 n. 2/R. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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