Decadenza da SCIA per mancato avvio dell’attività entro 180 giorni (TAR Toscana n. 170 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l’art. 50, comma 1, L.R. Toscana n. 62/2018 equipara il trasferimento di sede all’apertura dell’attività, sottoponendo entrambi a SCIA. Ne deriva che il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 126, comma 2, L.R. Toscana n. 62/2018 per l’avvio dell’attività decorre anche dalla SCIA di trasferimento di sede, e non dalla precedente SCIA di apertura. Decorso inutilmente tale termine, la SCIA cessa di produrre effetti giuridici ex lege: il conseguente provvedimento comunale di decadenza ha natura vincolata e non è annullabile per omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, L. n. 241/1990. Irrilevante è, inoltre, la circostanza che l’inavvio sia dipeso da fattori esterni, ove il termine sia già spirato prima del loro sopravvenire.

Il Fatto

La società ricorrente è subentrata, mediante comunicazione al SUAP dell’aprile 2023, nell’attività di somministrazione che la propria dante causa aveva trasferito in una nuova sede, per la quale era stata presentata CILA per opere interne propedeutiche all’esercizio. I lavori non erano stati completati e l’attività non era stata avviata.

Un condominio sollecitava più volte il Comune a verificare la validità dei titoli abilitativi, sul presupposto che nessuna attività fosse iniziata nei termini. Con provvedimento del luglio 2024, il Comune disponeva la decadenza dal titolo abilitativo della ricorrente e, di riflesso, la cessazione dell’attività di un successivo subentrante. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto i fatti: alla data della CILA e della SCIA di trasferimento di sede, l’attività di somministrazione non era in essere nel nuovo immobile, proprio perché le opere funzionali erano ancora in corso. La stessa narrativa della ricorrente conferma che, alla data della SCIA di subingresso, i lavori non erano completati.

Su questa base il Tribunale rileva che l’attività non si era insediata entro centottanta giorni dalla SCIA di trasferimento di sede, né, al più tardi, dalla comunicazione di subingresso. In entrambi i casi il termine era già spirato prima dell’ordine di sospensione dei lavori emesso dal giudice civile. A conferma depongono la relazione integrativa depositata dalla ricorrente, che descrive un’attività ancora futura, e la relazione del CTU, che descrive locali spogli di ogni apparecchiatura.

Il nodo giuridico è l’applicazione dell’art. 126 L.R. Toscana n. 62/2018. Il primo comma prevede la chiusura dell’esercizio in caso di sospensione superiore a un anno; il secondo comma stabilisce che la SCIA cessa di produrre effetti se l’attività non è iniziata entro centottanta giorni dal ricevimento. Coordinando la norma con l’art. 50, comma 1, che equipara apertura, ampliamento e trasferimento di sede, il Collegio conclude che il termine dei centottanta giorni opera anche per la SCIA di trasferimento di sede.

Ne segue, sul piano processuale, che la cessazione degli effetti della SCIA era già maturata ex lege prima dell’ordine del giudice civile. Il provvedimento comunale, di mera ricognizione, ha quindi natura vincolata: la mancata comunicazione di avvio del procedimento non lo rende annullabile, non potendo il contraddittorio condurre a un esito diverso.

Il Tribunale respinge così tutte le censure. La tesi del subentro nei titoli pregressi è superata dall’equiparazione tra trasferimento di sede e apertura: la ricorrente è subentrata non nell’attività svolta nella sede originaria, ma in quella, mai iniziata, riferita alla nuova sede. La censura sull’inavvio dovuto a fattori esterni è infine assorbita dal rilievo temporale: il termine era già decorso in epoca anteriore alla sospensione disposta dal giudice civile. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate per la complessità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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