Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e legittimazione del difensore distrattario (TAR Toscana n. 612 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, la condanna alle spese processuali distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario è eseguibile solo su iniziativa del difensore stesso. In virtù dell’art. 93 cod. proc. civ., tra il difensore distrattario e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale con il cliente vittorioso. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. La parte vittoriosa resta invece legittimata a ottenere l’esecuzione delle statuizioni sostanziali del giudicato, ove l’amministrazione non vi abbia provveduto nel termine dilatorio.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, emessa e pubblicata il 12.07.2023, era stato dichiarato il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione all’attribuzione dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno e alla rifusione delle spese, distratte a favore dei procuratori antistatari.

La sentenza era stata notificata al Ministero nel luglio 2023 e non era stata impugnata. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, l’ordine di adempimento e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso nei termini che seguono. Preliminarmente affronta la questione della legittimazione a chiedere l’esecuzione della condanna alle spese. Richiamando l’art. 93 cod. proc. civ. e i precedenti Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015, il Tribunale osserva che il provvedimento di distrazione instaura un rapporto autonomo tra difensore distrattario e parte soccombente, che si affianca a quello professionale con il cliente.

Da ciò deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento delle spese e degli onorari e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Il ricorso, pertanto, non è accolto nella parte relativa all’esecuzione della condanna alle spese distratte.

Nel merito, dagli atti non risulta che il Ministero abbia ottemperato alla sentenza nella parte relativa alla dichiarazione del diritto alla carta elettronica e all’attribuzione dell’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico. Il Collegio ritiene perciò evidente l’inadempimento degli obblighi nascenti dal giudicato.

Il ricorso è quindi accolto e dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione. Per il caso di inutile decorso, è nominato commissario ad acta il Prefetto di Firenze, con facoltà di delega, per provvedere nel successivo termine di 60 giorni. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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