Avvalimento premiale incompleto e firma digitale del centro cottura giustificano punteggio zero (TAR Puglia n. 625 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione con firma digitale dei documenti dell’offerta, quando prescritta dal disciplinare a pena di invalidità, è requisito essenziale anche per la dichiarazione di disponibilità del centro di cottura allegata all’offerta tecnica. La sua assenza legittima la stazione appaltante a non attribuire il punteggio premiale connesso. L’avvalimento premiale ex art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 richiede che l’operatore economico alleghi il contratto e indichi le risorse altrui delle quali intende avvalersi: la dichiarazione generica, riferita a impresa diversa da quella proprietaria del centro di cottura, non assolve all’onere probatorio. L’art. 101, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023 esclude il soccorso istruttorio per la documentazione che compone l’offerta tecnica ed economica.

Il Fatto

La Centrale Unica di Committenza Gargano Sud indice una procedura ai sensi dell’art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di preparazione, fornitura e somministrazione dei pasti nelle scuole dell’infanzia e primarie di un Comune della provincia di Foggia. Alla gara partecipano la ricorrente e la controinteressata.

La ricorrente si colloca al secondo posto. La Commissione non le attribuisce i venti punti previsti dal criterio “Distanza del Centro di Cottura”, ritenendo la dichiarazione di disponibilità del centro priva di sottoscrizione. Ottenuto l’accesso agli atti, la società invita le amministrazioni a correggere il punteggio e ad annullare l’aggiudicazione in autotutela. Non riceve riscontro e impugna l’aggiudicazione, deducendo eccesso di potere, violazione dell’autovincolo e del principio di affidamento, con richiesta di subentro in gara.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e ritiene assorbita l’eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dalla controinteressata. La questione centrale riguarda la natura della firma mancante: mera irregolarità formale, come sostiene la ricorrente, oppure requisito essenziale dell’offerta.

Il TAR legge il disciplinare, a pagina 9, nel punto in cui impone che l’offerta sia sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata, e stabilisce che non sono valide le offerte presentate con modalità diverse. La formula non lascia margini: la sottoscrizione è prescritta a pena di invalidità dell’offerta nella sua interezza, quindi anche per la componente tecnica. La stazione appaltante ha perciò correttamente negato il punteggio.

Il Collegio aggiunge un rilievo sostanziale. Il verbale di gara dà atto che la dichiarazione di messa a disposizione proveniva da un’impresa diversa da quella indicata nella dichiarazione di avvalimento, ed era priva dei requisiti dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023. La ricorrente, con dichiarazione del 10.10.2024, aveva indicato quale impresa ausiliaria esclusivamente un’altra società, senza menzionare la proprietaria del centro di cottura. Non risultano depositati né il contratto di avvalimento con quest’ultima, né la documentazione attestante i suoi requisiti.

La carenza non è formale. L’avvalimento premiale serve a dimostrare la disponibilità delle risorse che giustificano il punteggio aggiuntivo. La dichiarazione unilaterale di un terzo, priva di sottoscrizione e non collegata da alcun contratto, non prova il possesso del requisito migliorativo. Il difetto si riflette sulla stessa possibilità di comprovare la distanza del centro di cottura inferiore ai trenta chilometri.

Sul soccorso istruttorio il Tribunale è netto: l’art. 101, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023 esclude l’istituto per la documentazione che compone l’offerta tecnica e quella economica. La regolarizzazione non può supplire a un difetto probatorio interno all’offerta. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 5.000,00 in favore delle due parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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