Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 999 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è procedibile quando la sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme sia divenuta definitiva ed il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, sia decorso infruttuosamente. Il giudice amministrativo, accertata l’inadempienza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine prestabilito e può nominare sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La nomina preventiva del commissario risponde all’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale e non richiede la preventiva verifica dell’inutile decorso del primo termine. Il compenso del commissario, quando questi sia un dirigente, rientra nell’onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Il Fatto

Il Tribunale civile di Bari, Sezione Lavoro, aveva accolto la domanda di una ricorrente condannando il Ministero della Salute a corrispondere l’indennizzo di cui all’art. 1 della legge n. 210/1992. La Corte d’appello di Bari, nel rigettare l’impugnazione del Ministero, aveva confermato la condanna e liquidato le spese del grado, distraendole in favore del procuratore antistatario.

La sentenza era stata notificata all’Avvocatura distrettuale dello Stato e al Ministero nelle date del 4 e del 18 aprile 2024. Non proposta ulteriore impugnazione, era passata in giudicato per decorso dei termini abbreviati degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., come attestato dalla cancelleria. Il Ministero non aveva però provveduto al pagamento, sicché la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina sin d’ora di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso. La sentenza della Corte d’appello, notificata alle parti nei termini sopra indicati, è divenuta definitiva per decorso dei termini abbreviati previsti dagli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., con attestazione della cancelleria del 19 giugno 2024.

È risultato decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che il Ministero intimato avesse adempiuto al giudicato. Sussiste quindi la condizione di procedibilità prevista dalla normativa, oltre agli altri requisiti anche di rito, per accogliere il ricorso.

Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme liquidate a conferma della decisione di primo grado e delle spese processuali, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario dovrà provvedere all’integrale esecuzione entro l’ulteriore termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione. Il compenso del commissario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.

Le spese, seguendo la soccombenza, sono state liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore del legale dichiaratosi anticipatario, avuto riguardo al carattere seriale del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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