Vetrate panoramiche amovibili qualificabili come pergotenda e opere di edilizia libera (Cons. Stato n. 628 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le vetrate panoramiche amovibili (c.d. VEPA), prive di infissi e collocate a chiusura di uno spazio esterno, si qualificano come pergotenda e rientrano tra le opere di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 e del Glossario di cui al D.M. 2 marzo 2018, anche per i manufatti realizzati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 115 del 2022. Determinanti sono lo spessore ridotto dei vetri, la facile smontabilità, l’assenza di capacità di termoisolamento e l’assenza di impianti di riscaldamento o di areazione collegati all’appartamento. In tali casi la chiusura resta precaria e non configura un ambiente stanziale chiuso e stabile, né una trasformazione dell’organismo edilizio. L’ordinanza di demolizione che presupponga la natura abusiva dell’intervento è pertanto illegittima.

Il Fatto

Il Comune di Ginosa, con ordinanza n. 7 del 17 febbraio 2021, ingiungeva alla proprietaria la demolizione delle opere realizzate in assenza di titoli concessori, con particolare riferimento alla chiusura della veranda al primo piano del fabbricato. La ricorrente impugnava l’atto deducendone la natura di tendaggio removibile, l’assenza di strutture portanti, la riconducibilità dell’intervento all’edilizia libera e la violazione delle garanzie partecipative.

Il TAR Puglia, sez. staccata di Lecce, con sentenza n. 55 del 2023, rigettava il ricorso, ravvisando nella relazione tecnica di parte la prova della natura di struttura portante dell’intervento, idonea ad ampliare la volumetria, ed escludendo la violazione del contraddittorio trattandosi di attività amministrativa vincolata. La proprietaria proponeva appello, contestando la qualificazione dell’opera e il deficit di motivazione rispetto alle osservazioni procedimentali.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce la fattispecie come un terrazzo sul quale sono state collocate, sui tre lati, vetrate impacchettabili VEPA, prive di infissi. Il Comune le aveva considerate abusive nel 2021, prima cioè che il d.l. n. 115 del 2022, convertito dalla legge n. 142 del 2022, inserisse espressamente le VEPA tra le opere di edilizia libera all’art. 6, comma 1, lettera b-bis), del d.P.R. n. 380/2001.

Il Collegio ritiene l’appello fondato sul primo motivo. Pur dando atto che l’intervento normativo del 2022 è successivo all’ordinanza, osserva che la giurisprudenza amministrativa ha già qualificato le vetrate senza infissi come pergotende anche per ipotesi anteriori, richiamando le sentenze n. 5828 del 2025 e n. 607 del 2025. Le caratteristiche rilevanti sono individuate nello spessore inferiore a quello dei vetri normali, nell’assenza di capacità di termoisolamento, nella facile smontabilità e nell’assenza di impianti di riscaldamento.

Tali elementi escludono la configurazione di un ambiente stabilmente chiuso: la chiusura resta precaria e consente soltanto un miglior godimento dell’immobile. La Sezione richiama diffusamente la motivazione della sentenza n. 607 del 27 gennaio 2025, secondo cui la pergotenda non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, in ragione dell’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, e le vetrate laterali non fanno perdere alla struttura la natura di precaria delimitazione dello spazio esterno.

Il Collegio sottolinea il criterio distintivo: diverso è il caso in cui l’area esterna, oltre che delimitata da vetrate richiudibili e amovibili, venga collegata agli impianti dell’appartamento e dotata di riscaldamento o di altri impianti di areazione, perché allora muterebbe la destinazione funzionale dello spazio. Nel caso concreto tale collegamento non risulta, e la documentazione fotografica conferma la natura apribile e amovibile delle vetrate.

Da ciò consegue l’accoglimento del primo motivo di appello, con assorbimento delle altre censure. La sentenza di primo grado è riformata, il ricorso introduttivo è accolto e l’ordinanza di demolizione è annullata. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni esaminate e dell’intervento normativo sopravvenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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